Trattato che istituisce il meccanismo europeo di
stabilità
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Trattato che istituisce il meccanismo
europeo di stabilità
[
A cura di Giorgio D.M. * ]
TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO
EUROPEO DI STABILITÀ
TRA IL REGNO
DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA
PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA
DI FINLANDIA
LE PARTI CONTRAENTI,
il Regno del Belgio, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana,
la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta,
il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la
Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia
(nel prosieguo, "gli Stati membri
della zona euro" o "i
membri del MES"),
DETERMINATE a garantire la stabilità
finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del
Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all’istituzione di un meccanismo
europeo di stabilità,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1)
Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo
ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire
un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di
stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione
finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria
agli Stati membri della zona euro.
(2)
Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo
ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di
stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro [GU L 91 del 6.4.2011,
pag. 1.]; a tal fine è stato aggiunto il seguente paragrafo all’articolo 136:
"Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo
di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità
dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria
necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa
condizionalità.".
(3)
Nell'ottica di migliorare l'efficacia
dell'assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario,
in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui
moneta è l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilità [del MES]
legata a un'adeguata condizionalità".
(4)
Il rigoroso rispetto del quadro
dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con
particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli
squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell’Unione
europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che
possano compromettere la stabilità della zona euro.
(5)
Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o
di governo degli Stati Membri la cui moneta è l'euro hanno deciso di procedere
verso un'unione economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un
rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso
un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance nell'unione economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG
aiuterà a sviluppare un coordinamento più stretto all'interno della zona euro
al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze
pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilità
finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere
la responsabilità e la solidarietà di bilancio all'interno dell'Unione
economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione
dell'assistenza finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES
sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da
parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui
al suddetto articolo.
(6)
Considerate le forti interrelazioni
all'interno della zona euro, gravi minacce alla stabilità finanziaria degli
Stati membri la cui moneta è l'euro possono mettere a rischio la stabilità
finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un
sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo
strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare
la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati
membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento erogabile
dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla
stabilità del FESF. L'adeguatezza del volume della capacità massima consolidata
di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova
valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso,
esso sarà aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma
dell'articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.
(7)
Tutti gli Stati membri della zona
euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell’adesione alla zona euro, lo
Stato membro dell’Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli
stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8)
Il MES coopererà strettamente con il
Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La
partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che
finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza
finanziaria dal MES rivolgerà, ove possibile, richiesta analoga al FMI.
(9)
Gli Stati membri dell'Unione europea
la cui moneta non è l’euro ("Stati membri non facenti parte della zona
euro") che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione
di sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri della zona euro,
saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del
MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa
sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e
saranno opportunamente consultati.
(10)
Il 20 giugno 2011 i rappresentanti
dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno autorizzato le parti
contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla
Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente
trattato.
(11)
Nella dichiarazione del 28 novembre
2010 l’Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquidità dei
mercati, saranno inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di
tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole
d’azione collettiva ("CACs") identiche e in formato standard. Come
richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che
disciplina l’inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato
definito dal comitato economico e finanziario.
(12)
In linea con la prassi del FMI, in
casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata
di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla
stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di
aggiustamento macroeconomico.
(13)
Parimenti al FMI, il MES fornirà un
sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare accesso al
finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste
basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES
fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del
FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su
quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a decorrere dall'entrata in
vigore del presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES
sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza
finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES
fruirà della stessa priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre
obbligazioni del membro del MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei
prestiti FMI.
(14)
Gli Stati membri della zona euro
sosterranno l’equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri
Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES.
(15)
Le condizioni per la concessione dei
prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un programma di
aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del
presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e
dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli
accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e
la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e
la Banca del Portogallo, dall'altro.
(16)
Conformemente all’articolo 273 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell’Unione
europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti
contraenti o tra queste e il MES in connessione con l’interpretazione e
l’applicazione del presente trattato.
(17)
La sorveglianza post-programma sarà
effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione europea nel
quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE,
HANNO
CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
MEMBRI E FINALITÀ
ARTICOLO 1
Istituzione e membri
1.1.
Con il presente trattato le parti
contraenti istituiscono tra loro un’istituzione
finanziaria internazionale denominata il "meccanismo europeo di stabilità" ("MES").
1.2.
Le parti contraenti sono i membri del
MES.
ARTICOLO 2
Nuovi membri
2.1.
L’adesione al MES è aperta agli altri
Stati membri dell’Unione europea a decorrere dall’entrata in vigore della
decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata ai sensi dell’articolo
140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l’euro.
2.2.
Ai sensi dell’articolo 44,
l’ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalità e condizioni
applicate ai membri già effettivi.
2.3.
Il nuovo membro che aderisce al MES
dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in cambio del proprio apporto di
capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui
all’articolo 11.
ARTICOLO 3
Obiettivo
L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e
fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni
rigorose commisurate allo strumento
di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino
o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile
per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e
quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti
finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con
i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
CAPO 2
GOVERNANCE
ARTICOLO 4
Struttura e regole di voto
4.1.
Il MES è dotato di un consiglio dei
governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore
generale e dell'altro personale ritenuto necessario.
4.2.
Le decisioni del consiglio dei
governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo,
a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle
disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la
presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino
almeno i due terzi dei diritti di voto.
4.3.
L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti alla
votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune
accordo.
4.4.
In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza è
utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la mancata
adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di
un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la
sostenibilità economica e finanziaria della zona euro. L'adozione di una decisione di comune accordo tra il
consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f),
e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d'urgenza
richiede una maggioranza qualificata dell'85%
dei voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla
procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento
dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di
emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi
derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d'urgenza.
Il consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo per la riserva
di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al
capitale versato.
4.5.
L’adozione di una decisione a maggioranza qualificata
richiede l’80% dei voti espressi.
4.6.
L’adozione di una decisione a maggioranza semplice
richiede la maggioranza dei voti espressi.
4.7.
Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso
designata o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al consiglio dei
governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES
conformemente all’allegato II.
4.8.
In caso di mancato pagamento, da parte di un membro
del MES, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli
obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai
sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell’assistenza
finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di
voto per l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono
ricalcolate di conseguenza.
ARTICOLO 5
Consiglio dei governatori
5.1.
Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali
nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES
responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato
ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.
5.2.
Il consiglio dei governatori decide o
di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo (n.
14) sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE oppure
elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di
due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova
elezione è organizzata senza ritardo se il titolare non esercita più la
funzione necessaria per la nomina a governatore.
5.3.
Il membro della Commissione europea
responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE,
nonché il presidente dell’Eurogruppo (se non è il presidente o un governatore),
possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di
osservatori.
5.4.
Anche i rappresentanti di Stati membri
non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del
MES, a un’operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri della
zona euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni
del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla
stabilità e la relativa sorveglianza.
5.5.
Il consiglio dei governatori può
invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in qualità di
osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il
FMI.
5.6.
Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a
quanto segue:
a) la cancellazione del fondo per la
riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o
al capitale versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;
b) l’emissione di nuove quote a
condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 2;
c) la richiesta di capitale ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 1;
d) le modifiche dello stock del
capitale versato al fine di adeguare il volume della capacità massima di
finanziamento del MES ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;
e) la valutazione dell’opportunità di
possibili incrementi del modello di sottoscrizione del capitale della BCE ai
sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare all’allegato I
ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6;
f) la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse
la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo
d’intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e la definizione della scelta
degli strumenti nonché delle modalità finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli articoli da
12 a 18;
g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con la
BCE, le condizioni di politica economica
cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 3;
h) la modifica della politica e delle
linee direttrici per la fissazione dei
tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria ai sensi
dell’articolo 20;
i) la modifica dell’elenco degli
strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi
dell’articolo 19;
j) la determinazione delle modalità
per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi
dell’articolo 40;
k) l’approvazione delle domande di
adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dell’articolo 44;
l) gli adeguamenti del presente
trattato quale conseguenza derivante dall’adesione di nuovi membri, comprese le
modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di
detta ripartizione quale conseguenza derivante dall’adesione di un nuovo membro
al MES, ai sensi dell’articolo 44; e
m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel
presente articolo.
5.7.
Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza
qualificata le decisioni che
seguono:
a) fissa le modalità tecniche
dettagliate per l’adesione di un nuovo membro al MES ai sensi dell’articolo 44;
b) decide di essere presieduto dal
presidente dell'Eurogruppo o elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e
il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2;
c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio
dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di
istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo 9;
d) compila l’elenco delle attività
incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 8;
e) nomina il direttore generale e
fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dell’articolo 7;
f) determina altri fondi ai sensi
dell’articolo 24;
g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l’importo
dovuto da un membro del MES ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3;
h) approva il rendiconto annuale del
MES ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1;
i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo
30, paragrafo 1;
j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell’articolo 29;
k) revoca l’immunità del presidente
del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente,
di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale
ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;
l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai
sensi dell’articolo 36, paragrafo 5;
m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37,
paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione
necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
5.8.
Il presidente convoca e presiede le
riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali
riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.
5.9.
Il consiglio dei governatori adotta
il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.
ARTICOLO 6
Consiglio di amministrazione
6.1.
Ogni governatore nomina un
amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata
competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in
qualsiasi momento. L’amministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a
nome dell’amministratore in caso di assenza di quest'ultimo.
6.2.
Il membro della Commissione europea
responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE
possono nominare ciascuno un osservatore.
6.3.
I rappresentanti degli Stati membri
non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del
MES, a un’operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della zona
euro sono altresì invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle
riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse tale
assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.
6.4.
Il consiglio dei governatori può
invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o
organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.
6.5.
Il consiglio di amministrazione
adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo altrimenti
disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle
competenze delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le
relative regole di voto di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7.
6.6.
Fatte salve le competenze del
consiglio dei governatori definite all’articolo 5, il consiglio di
amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformità al presente
trattato ed allo statuto del MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso
adotta le decisioni disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal
consiglio dei governatori.
6.7.
Qualsiasi vacanza in seno al
consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1.
6.8.
Il consiglio dei governatori
stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di amministratore
o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del
consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 7
Direttore generale
7.1.
Il direttore generale è nominato dal
consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro
del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di
competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il
direttore generale non può esercitare la funzione di governatore o
amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.
7.2.
Il mandato del direttore generale è
di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore generale decade
comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
7.3.
Il direttore generale presiede le
riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del
consiglio dei governatori.
7.4.
Il direttore generale è il capo del
personale del MES. Egli è responsabile dell’organizzazione, della nomina e del
licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato
dal consiglio di amministrazione.
7.5.
Il direttore generale è il
rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la
direzione del consiglio di amministrazione.
CAPO 3
CAPITALE
ARTICOLO 8
Stock di capitale autorizzato
8.1.
Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote,
ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità
al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato
nell’allegato I.
8.2.
Lo stock di capitale autorizzato è
composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato
totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote
di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le
altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il
consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
8.3.
Le quote di capitale autorizzato non
sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili,
fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello
di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la
ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
8.4.
I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a
versare la propria quota di capitale autorizzato in
conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono
in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le
modalità stabilite nel presente trattato.
8.5.
La responsabilità di ciascun membro
del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al
prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato
responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi
contratti. L'obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale
autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando detto
membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.
ARTICOLO 9
Richiesta di capitale
9.1.
Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi
momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo
pagamento da parte dei membri del MES.
9.2.
Il consiglio di amministrazione può
richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una
decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del
capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite,
sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da
modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui
all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da
parte dei membri del MES.
9.3.
Il direttore generale richiede in
tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare
che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o
di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale
informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali
richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle
disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di
capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di
fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori
alla scadenza prevista. I membri del MES
si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale
richiesto dal direttore generale ai
sensi del presente paragrafo entro sette
giorni dal ricevimento della richiesta.
9.4.
Il consiglio di amministrazione
adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili alle richieste
di capitale ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 10
Adeguamenti del capitale autorizzato
10.1.
Il consiglio dei governatori riesamina
periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità massima erogabile e
l’adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare
il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e
l’allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno
notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali
applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformità al
modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e all’allegato I.
10.2.
Il consiglio di amministrazione
adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili agli
adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1.
10.3.
Nel caso in cui uno Stato membro
dell'Unione europea diventi un nuovo membro del MES, il capitale autorizzato
del MES è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti
in detto momento per il rapporto, nell’ambito del modello di contribuzione
aggiornato di cui all’articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro
del MES e quella assegnata ai membri del MES esistenti.
ARTICOLO 11
Modello di contribuzione
11.1.
Per effetto di quanto previsto dai
paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale
autorizzato del MES è basato sul modello di sottoscrizione del capitale della
BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi
dell’articolo 29 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea (lo "statuto del
SEBC") allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.
11.2.
Il modello di contribuzione per la
sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è specificato nell’allegato I.
11.3.
Il modello di contribuzione iniziale
per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è adeguato:
a) quando uno Stato membro
dell'Unione europea aderisce come nuovo membro del MES, con conseguente aumento
automatico del capitale autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10,
paragrafo 3, o
b) alla scadenza del dodicesimo anno
quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro del MES ai
sensi dell’articolo 42.
11.4.
Il consiglio dei governatori può
decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del modello di
sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello
di contribuzione è aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una
modifica del capitale autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10,
paragrafo 1.
11.5.
In caso di modifica del modello di
contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, i membri
del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura
necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello
modificato.
11.6.
L’allegato I è modificato su
decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica di cui al
presente articolo.
11.7.
Il consiglio di amministrazione
adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente
articolo.
CAPO 4
OPERAZIONI
ARTICOLO 12
Principi
12.1.
Ove indispensabile per salvaguardare
la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati
membri, il MES può fornire a un proprio
membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate
allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni
macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
12.2.
Fatto salvo l'articolo 19, il
sostegno alla stabilità del MES può essere concesso per mezzo degli strumenti
di cui agli articoli da 14 a 18.
12.3.
A partire dal 1° gennaio 2013 sono
incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con
scadenza superiore ad un anno clausole
d’azione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico
sia identico.
ARTICOLO 13
Procedura per la concessione del sostegno alla
stabilità
13.1.
Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al
presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli
strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori
assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti:
a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della
zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non
abbia già presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e
possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI;
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES
interessato.
13.2.
Sulla base della domanda del membro
del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di
principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto
forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.
13.3.
Se è adottata una decisione ai sensi
del paragrafo 2, il consiglio dei
governatori affida alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove
possibile, insieme all'FMI – il compito di negoziare con il membro del MES
interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel
dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa
riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza
finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una
proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le
modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà
essere adottata dal consiglio dei governatori.
Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento
delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto
legislativo dell'Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni
o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.
13.4.
La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto
del MES, previa
verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del
consiglio dei governatori.
13.5.
Il consiglio di amministrazione
approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli
aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le
modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
13.6.
Il MES istituisce un idoneo sistema
di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti
dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità.
13.7.
La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile,
insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è
subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.
ARTICOLO 14
Assistenza finanziaria precauzionale del MES
14.1.
Il consiglio dei governatori può
decidere di concedere l'assistenza
finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale
precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni
rafforzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.
14.2.
Le condizioni associate
all'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono precisate in dettaglio
nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
14.3.
Le modalità e le condizioni
finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono specificate
in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve
essere firmato dal direttore generale.
14.4.
Il consiglio di amministrazione
adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione
dell’assistenza finanziaria precauzionale del MES.
14.5.
Il consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della
Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune
accordo in merito al mantenimento della linea di credito.
14.6.
Dopo che un membro del MES abbia già
ottenuto fondi una prima volta (per mezzo di un prestito o di un acquisto sul
mercato primario), il consiglio di amministrazione decide di comune accordo su
proposta del direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla
Commissione europea, di concerto con la BCE, se la linea di credito è ancora
adeguata o se sia necessaria un'altra forma di assistenza finanziaria.
ARTICOLO 15
Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle
istituzioni finanziarie di un membro del MES
15.1.
Il consiglio dei governatori può decidere
di concedere assistenza finanziaria a un
membro del MES ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di
ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso membro del MES.
15.2.
Le condizioni associate
all'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni
finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo
d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
15.3.
Fatti salvi gli articoli 107 e 108
del TFUE, le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria
finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro
del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza
finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
15.4.
Il consiglio di amministrazione
adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione
dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle
istituzioni finanziarie di un membro del MES.
15.5.
Se del caso, il consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una
relazione della Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7,
decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria
successive alla prima.
ARTICOLO 16
Prestiti del MES
16.1.
Il consiglio dei governatori può
decidere di concedere assistenza
finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma
dell’articolo 12.
16.2.
Le condizioni associate ai prestiti
del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico
precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13,
paragrafo 3.
16.3.
Le modalità e le condizioni
finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul
dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore
generale.
16.4.
Il consiglio di amministrazione
adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dei
prestiti del MES.
16.5. Il consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una
relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7,
decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria
successive alla prima.
ARTICOLO 17
Meccanismo di sostegno al mercato primario
17.1.
Al fine di ottimizzare l’efficienza
in termini di costi dell’assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori
può decidere di adottare disposizioni per l’acquisto
dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi
dell’articolo 12.
17.2.
La condizioni associate al meccanismo
di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo
d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
17.3.
Le modalità e le condizioni
finanziarie per l’acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul
dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore
generale.
17.4.
Il consiglio di amministrazione
adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del
meccanismo di sostegno nel mercato primario.
17.5.
Il consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla
Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di
comune accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro
beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.
ARTICOLO 18
Meccanismo di sostegno al mercato secondario
18.1.
Il consiglio dei governatori può
decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un
membro del MES conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.
18.2.
Le decisioni relative agli interventi
sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono
prese in base a un'analisi della BCE
che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e
di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
18.3.
Le condizioni associate al meccanismo
di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo
d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
18.4.
Le modalità e le condizioni
finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in
un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato
dal direttore generale.
18.5.
Il consiglio di amministrazione
adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del
meccanismo di sostegno nel mercato secondario.
18.6.
Il consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale, decide l'avvio di operazioni sul mercato
secondario di comune accordo.
ARTICOLO 19
Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza
finanziaria
Il consiglio dei governatori può
rivedere l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli
articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.
ARTICOLO 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse
20.1.
Nel concedere un sostegno alla
stabilità, il MES persegue la completa
copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
20.2.
Per ogni tipo di strumento di
assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui
tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.
20.3.
La politica di fissazione dei tassi
di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.
ARTICOLO 21
Operazioni di assunzione di prestiti
21.1.
Nella realizzazione del suo obiettivo
il MES è autorizzato ad indebitarsi sui
mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o
istituzioni.
21.2.
Le modalità delle operazioni di
indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive
particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
21.3.
Il MES si avvale di strumenti idonei
alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di
amministrazione.
CAPO 5
GESTIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 22
Politica di investimento
22.1.
Il direttore generale attua una
politica di investimento del MES improntata al principio di prudenza atta a
garantire la sua massima affidabilità creditizia, conformemente alle direttive
adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente
riesaminate. Il MES è autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti
dai suoi investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed
amministrativi.
22.2.
La gestione del MES deve essere
conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.
ARTICOLO 23
Politica in materia di dividendi
23.1.
Il consiglio di amministrazione può
decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES
ove l’ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello
determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti del MES e
allorquando i profitti dell’investimento non siano necessari per sopperire alla
carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale,
tenendo in considerazione l’eventualità di pagamento accelerato di cui
all'articolo 41, paragrafo 3.
23.2.
Fintanto che il MES non abbia
prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti rivenienti
dall’investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri
in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi
operativi, a condizione che la capacità di erogare prestiti determinata sia
effettivamente pienamente disponibile.
23.3.
Il direttore generale attua la
politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle direttive
adottate dal consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 24
Riserva e altri fondi
24.1.
Il consiglio dei governatori
istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
24.2.
Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi
netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni
finanziarie irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di
sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della
procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati
in un fondo di riserva.
24.3.
Le risorse del fondo di riserva sono
investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di
amministrazione.
24.4.
Il consiglio di amministrazione
adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l’istituzione,
l’amministrazione e l’utilizzo di altri fondi.
ARTICOLO 25
Copertura delle perdite
25.1.
Le perdite derivanti dalle operazioni
del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo
di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al
capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato
importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo
9, paragrafo 3.
25.2.
Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito
di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale,
incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che
il MES riceva l'importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio
dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro
del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un
termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il
pagamento di interessi di mora sull’importo dovuto.
25.3.
Quando un membro del MES salda il
proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è
rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio
dei governatori.
ARTICOLO 26
Bilancio di previsione
Il consiglio di amministrazione
approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.
ARTICOLO 27
Conti annuali
27.1.
Il consiglio dei governatori approva
i conti annuali del MES.
27.2.
Il MES pubblica una relazione annuale
contenente i conti annuali sottoposti a revisione e distribuisce ai suoi membri
un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e
perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.
ARTICOLO 28
Revisione interna
È istituita una funzione di revisione
interna conforme agli standard internazionali.
ARTICOLO 29
Revisione esterna
I conti del MES sono oggetto di
revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal consiglio dei
governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori
esterni hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i
conti del MES e ottengono informazioni complete sulle sue transazioni.
ARTICOLO 30
Collegio dei revisori
30.1.
Il collegio dei revisori è composto
da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori sulla base della loro
competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due
membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a
rotazione, nonché un membro della Corte dei conti europea.
30.2.
I membri del collegio dei revisori
sono indipendenti. Essi non chiedono né accettano istruzioni dagli organi
direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.
30.3.
Il collegio dei revisori redige
revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e verifica la
regolarità dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno
accesso a tutti i documenti del MES necessari per l’espletamento delle sue
funzioni.
30.4.
Il collegio dei revisori può in ogni
momento informare il consiglio d'amministrazione degli esiti della sua
revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei
governatori.
30.5.
Il consiglio dei governatori mette la
relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni
supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti
europea.
30.6.
Le materie relative al presente
articolo sono precisate nello statuto del MES.
CAPO 6
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO
31 Sede
31.1.
Il MES ha la propria sede e i propri
uffici principali a Lussemburgo.
31.2.
Il MES può istituire un ufficio di
collegamento a Bruxelles.
ARTICOLO 32
Status giuridico, privilegi e immunità
32.1.
Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo,
allo stesso sono conferiti nel territorio
di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti
nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del
proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli
altri territori in cui opera o detiene attività.
32.2.
Il MES è dotato di piena personalità
giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e
immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i
protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e
i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
32.3.
I beni, le disponibilità e le proprietà
del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione,
salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di
determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli
strumenti di debito.
32.4.
I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da
chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione,
sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie,
amministrative o normative.
32.5.
Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso
detenuti sono inviolabili.
32.6.
I locali del MES sono inviolabili.
32.7.
I membri del MES e gli Stati che ne
hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano
alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle
comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
32.8.
Nella misura necessaria allo
svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da
restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
32.9.
Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai
prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad
autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in
ciascuno dei suoi membri.
ARTICOLO 33
Personale del MES
Il consiglio di amministrazione
definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale del MES.
ARTICOLO 34
Segreto professionale
I membri o gli ex membri del
consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che
lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare
le informazioni protette dal segreto
professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro
funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal
segreto professionale.
ARTICOLO 35
Immunità delle persone
35.1.
Nell'interesse del MES, il presidente
del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli
amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e
gli altri membri del personale godono dell’immunità
di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle
loro funzioni e godono dell’inviolabilità
per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
35.2.
Il consiglio dei governatori può
rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità
conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio
dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore,
a un amministratore supplente o al direttore generale.
35.3.
Il direttore generale può revocare
l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
35.4.
Ogni membro del MES senza indugio
traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto
al presente articolo dandone informativa al MES.
ARTICOLO 36
Esenzione fiscale
36.1.
Nell’ambito delle sue attività
istituzionali, il MES, i suoi attivi, le
sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal
presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
36.2.
I membri del MES adottano, se del
caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle
imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi
dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali,
abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette
imposte.
36.3.
Nessuna esenzione è concessa per
quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di
pubblica utilità.
36.4.
I beni importati dal MES necessari
all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e
imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
36.5.
Il personale del MES è soggetto, a
beneficio di quest’ultimo, all'applicazione di un’imposta interna a valere
sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle
regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui
tale imposta è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall’imposta
nazionale sul reddito.
36.6.
Nessuna imposta di qualsivoglia
natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi
dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o
titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di
tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o
pagata, o l’ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.
ARTICOLO 37
Interpretazione e composizione delle controversie
37.1.
Qualsiasi questione connessa
all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente trattato
e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i
membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.
37.2.
Il consiglio dei governatori decide
su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES,
in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato,
compresa qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate
dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del consiglio
dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai membri del MES
coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione
e la soglia di voto per l’adozione della decisione è ricalcolata di
conseguenza.
37.3.
Se un membro del MES contesta la
decisione di cui al paragrafo 2, la controversia è sottoposta alla Corte di
giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure
per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.
ARTICOLO 38
Cooperazione internazionale
Ai fini del perseguimento dei suoi
obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell’ambito del presente trattato,
con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro
del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale
dotata di competenze specialistiche in settori correlati.
CAPO 7
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
ARTICOLO 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra
l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF,
la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i
500 000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell’adeguata
capacità dell'ammontare massimo di cui all’articolo 10. Il consiglio di
amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacità
d’impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di
prestito consolidato.
ARTICOLO 40
Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
40.1.
In deroga all’articolo 13, il
consiglio dei governatori può decidere che gli impegni del FESF a fornire
assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato
con tale membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote
di crediti non erogate e non finanziate.
40.2.
Il MES può, se autorizzato dal
consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del
FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o
nell’ambito di crediti esistenti.
40.3.
Il consiglio dei governatori adotta
le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al trasferimento degli
obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun
trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.
ARTICOLO 41
Versamento del capitale iniziale
41.1.
Fatto salvo quanto previsto dal
paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale
inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate
annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da
ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte
rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la
data di pagamento della prima rata.
41.2.
Nel corso del quinquennio durante il
quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES
accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data
di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il
capitale versato e l’importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono
una capacità minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000
milioni di EUR.
41.3.
Un membro del MES può decidere di
accelerare il versamento della sua quota di capitale.
ARTICOLO 42
Correzione temporanea del modello di contribuzione
42.1.
In fase di avvio i membri del MES
sottoscrivono il capitale autorizzato sulla base del modello di contribuzione
descritto nell’allegato I. La correzione temporanea prevista nel modello
iniziale di contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo
alla data di adozione dell’euro da parte del membro considerato del MES.
42.2.
Se, nell’anno immediatamente
precedente l’adesione, il prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di
mercato in euro, nell'anno immediatamente precedente l'adesione di un nuovo
membro del MES è inferiore al 75% della media del PIL dell’Unione europea, a
prezzi di mercato, il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato
del MES, stabilito ai sensi dell’articolo 10, beneficia di una correzione
temporanea e corrisponde alla somma:
a) del 25% della quota percentuale
detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro del MES investita nel
capitale della BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del
SEBC; e
b) del 75% della quota percentuale
del reddito nazionale lordo (RNL) della zona euro, a prezzi di mercato in euro,
di detto membro del MES riferita all’anno immediatamente precedente la sua
adesione al MES.
Le percentuali di cui alle lettere a)
e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino multiplo di
0,0001%. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.
42.3.
La correzione temporanea di cui al
paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione
dell’euro da parte del membro del MES in questione.
42.4.
A seguito della correzione temporanea
del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate al
suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri
del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro
partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto
del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo
membro aderente al MES.
ARTICOLO 43
Prime nomine
43.1.
Ciascun membro del MES nomina i
rispettivi governatori e governatori supplenti entro due settimane dall’entrata
in vigore del presente trattato.
43.2.
Il consiglio dei governatori nomina
il direttore generale e ciascun governatore nomina un amministratore e un
amministratore supplente entro due mesi dall’entrata in vigore del presente
trattato.
CAPO 8
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 44
Adesione
Il presente trattato è aperto
all’adesione di altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo
2, previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro
dell’Unione europea successivamente all’adozione, da parte del Consiglio
dell’Unione europea, della decisione che sussume l'abrogazione della deroga
all'adesione all’euro come previsto dall’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE.
Il consiglio dei governatori approva la domanda di adesione del nuovo membro
del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonché le modifiche da
apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dell’adesione. Una
volta approvata la domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori,
l’adesione di nuovi membri del MES è effettiva a seguito dell’avvenuto deposito
degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne dà notifica agli
altri membri del MES.
ARTICOLO 45
Allegati
I seguenti allegati formano parte
integrante del presente trattato:
1) Allegato I: Modello di
contribuzione del MES; e
2) Allegato II: Quote di
sottoscrizione del capitale autorizzato.
ARTICOLO 46
Deposito
Il presente trattato è depositato
presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea ("il
depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
ARTICOLO 47
Ratifica, approvazione o accettazione
47.1.
Il presente trattato è soggetto a
ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di
ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
47.2.
Il depositario notifica agli altri
firmatari ogni deposito e la relativa data.
ARTICOLO 48
Entrata in vigore
48.1.
Il presente trattato entra in vigore alla
data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da
parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del
90% delle sottoscrizioni totali di cui all’allegato II. Se del caso, l’elenco
dei membri del MES è opportunamente adeguato; in questo caso il modello
definito di cui all’allegato I viene ricalcolato; sono ridotti di conseguenza
il capitale autorizzato totale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e di cui
all’allegato II, nonché il valore nominale aggregato totale iniziale delle
quote versate di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
48.2.
Per ciascuno dei firmatari che
depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica, approvazione o
accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al
deposito.
48.3.
Per ciascuno Stato che aderisce al
presente trattato ai sensi dell’articolo 44, il presente trattato entra in
vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di
adesione.
Fatto a Bruxelles, addì due febbraio
duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese,
portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente
fede, e che sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne
trasmetterà copie debitamente certificate a ciascuna delle parti contraenti.
ALLEGATO I
Modello di contribuzione del MES
Membro MES
|
Contributo al MES (%)
|
Repubblica federale di
Germania
|
27,1464
|
Repubblica francese
|
20,3859
|
Repubblica italiana
|
17,9137
|
Regno di Spagna
|
11,9037
|
Regno dei Paesi Bassi
|
5,7170
|
Regno del Belgio
|
3,4771
|
Repubblica ellenica
|
2,8167
|
Repubblica d’Austria
|
2,7834
|
Repubblica portoghese
|
2,5092
|
Repubblica di Finlandia
|
1,7974
|
Irlanda
|
1,5922
|
Repubblica slovacca
|
0,8240
|
Repubblica di Slovenia
|
0,4276
|
Granducato di
Lussemburgo
|
0,2504
|
Repubblica di Cipro
|
0,1962
|
Repubblica di Estonia
|
0,1860
|
Malta
|
0,0731
|
Totale
|
100,0000
|
ALLEGATO II
Sottoscrizioni del capitale autorizzato
Membro MES
|
Numero di quote
|
Sottoscrizione di capitale (EUR)
|
Repubblica
federale di Germania
|
1.900.248
|
190.024.800.000
|
Repubblica
francese
|
1.427.013
|
142.701.300.000
|
Repubblica italiana
|
1.253.959
|
125.395.900.000
|
Regno
di Spagna
|
833.259
|
83.325.900.000
|
Regno
dei Paesi Bassi
|
400.190
|
40.019.000.000
|
Regno
del Belgio
|
243.397
|
24.339.700.000
|
Repubblica
ellenica
|
197.169
|
19.716.900.000
|
Repubblica
d’Austria
|
194.838
|
19.483.800.000
|
Repubblica
portoghese
|
175.644
|
17.564.400.000
|
Repubblica
di Finlandia
|
125.818
|
12.581.800.000
|
Irlanda
|
111.454
|
11.145.400.000
|
Repubblica
slovacca
|
57.680
|
5.768.000.000
|
Repubblica
di Slovenia
|
29.932
|
2.993.200.000
|
Granducato
di Lussemburgo
|
17.528
|
1.752.800.000
|
Repubblica
di Cipro
|
13.734
|
1.373.400.000
|
Repubblica
di Estonia
|
13.020
|
1.302.000.000
|
Malta
|
5.117
|
511.700.000
|
Totale
|
7.000.000
|
700.000.000.000
|
[FINE]
* Ho aggiunto al numero
di ciascun comma il numero dell’articolo che lo contiene: il comma uno
dell’articolo 5, ad esempio, originariamente numerato solo con 1. è così invece
numerato con 5.1.
Il corsivo è mio.