sabato 30 marzo 2013

Fiscal Compact





Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria

Ratificato dal Senato della Repubblica il 12 luglio 2012 e dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2012 .
Pubblicazione disponibile qui .



Fiscal Compact

[ A cura di Giorgio D.M. * ]




TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE
NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA.


Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, Il Granducato di Lussemburgo, L'ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia,
in prosieguo denominati "parti contraenti",
CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune,
DESIDEROSI di favorire le condizioni per una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,
TENENDO PRESENTE che la necessità di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili e di evitare disavanzi pubblici eccessivi è per i governi di fondamentale importanza al fine di salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro e richiede quindi l'introduzione di regole specifiche, tra cui una "regola del pareggio di bilancio" e un meccanismo automatico per l'adozione di misure correttive,
CONSAPEVOLI della necessità di garantire che il loro disavanzo pubblico non superi il 3% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e che il loro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato o si riduca in misura sufficiente avvicinandosi a tale percentuale,
RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel quadro dell'unione economica, in particolare la pratica di accumulare debito al di fuori dei conti della pubblica amministrazione,
TENENDO PRESENTE che il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di rafforzare l'architettura dell'unione economica e monetaria, partendo dai trattati su cui si fonda l'Unione europea e agevolando l'attuazione delle misure adottate a norma degli articoli 121, 126 e 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
TENENDO PRESENTE che l'obiettivo dei capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro e di altri Stati membri dell'Unione europea è integrare quanto prima le disposizioni del presente trattato nei trattati su cui si fonda l'Unione europea,
ACCOGLIENDO favorevolmente le proposte legislative per la zona euro avanzate il 23 novembre 2011 dalla Commissione europea nell'ambito dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, relative al rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e a disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri, e RILEVANDO l'intenzione della Commissione europea di presentare ulteriori proposte legislative per la zona euro riguardanti, in particolare, la comunicazione ex ante dei piani di emissione del debito, programmi di partenariato economico che illustrino nel dettaglio le riforme strutturali degli Stati membri soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi e il coordinamento delle grandi riforme di politica economica previste dagli Stati membri,
MANIFESTANDO la propria disponibilità a sostenere le proposte che la Commissione europea presenti per rafforzare ulteriormente il patto di stabilità e crescita introducendo, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, un nuovo intervallo per gli obiettivi di medio termine in linea con i limiti stabiliti nel presente trattato,
RILEVANDO che, nel riesaminare e monitorare gli impegni di bilancio a norma del presente trattato, la Commissione europea agirà nell'ambito delle sue competenze, secondo il disposto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare degli articoli 121, 126 e 136,
OSSERVANDO in particolare che, in relazione all'applicazione della "regola del pareggio di bilancio" enunciata all'articolo 3 del presente trattato, tale monitoraggio sarà eseguito fissando, per ciascuna parte contraente, obiettivi di medio termine specifici per paese e calendari di convergenza, a seconda del caso,
OSSERVANDO che gli obiettivi di medio termine dovrebbero essere periodicamente aggiornati sulla base di un metodo concordato, i cui principali parametri devono a loro volta essere periodicamente rivisti, in modo da rispecchiare adeguatamente i rischi delle passività esplicite ed implicite per le finanze pubbliche, in linea con le finalità del patto di stabilità e crescita,
OSSERVANDO che progressi sufficienti verso gli obiettivi di medio termine dovrebbero essere valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, in linea con le disposizioni specificate nel diritto dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, come modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 ("patto di stabilità e crescita rivisto"),
OSSERVANDO che il meccanismo di correzione da istituirsi a cura delle parti contraenti dovrebbe mirare a correggere le deviazioni dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento, ivi compreso il loro impatto cumulato sulla dinamica del debito pubblico,
RILEVANDO che l'osservanza dell'obbligo delle parti contraenti di recepire la "regola del pareggio di bilancio" nei loro ordinamenti giuridici nazionali, tramite disposizioni vincolanti, permanenti e preferibilmente di natura costituzionale, dovrebbe essere soggetta alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
RAMMENTANDO che l'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea il potere di comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità allo Stato membro dell'Unione europea che non si sia conformato a una sentenza da essa pronunciata e RAMMENTANDO che la Commissione europea ha stabilito criteri per determinare il pagamento della somma forfettaria o della penalità da comminare nel quadro di tale articolo,
RAMMENTANDO che è necessario agevolare l'adozione di misure nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi dell'Unione europea in relazione agli Stati membri la cui moneta è l'euro e il cui rapporto previsto o effettivo tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo supera il 3%, rafforzando nel contempo vigorosamente l'obiettivo della procedura stessa, ossia sollecitare e, all’occorrenza, costringere uno Stato membro a ridurre l’eventuale disavanzo constatato,
RAMMENTANDO l'obbligo delle parti contraenti il cui debito pubblico supera il valore di riferimento del 60% di ridurlo a un ritmo medio di un ventesimo all'anno come parametro di riferimento,
TENENDO PRESENTE la necessità di rispettare, nell'attuazione del presente trattato, il ruolo specifico delle parti sociali, quale riconosciuto nella legislazione o nei regimi nazionali di ciascuna delle parti contraenti,
SOTTOLINEANDO che nessuna disposizione del presente trattato deve essere interpretata in modo da alterare in alcuna maniera le condizioni di politica economica alle quali è stata concessa assistenza finanziaria a una parte contraente nell’ambito di un programma di stabilizzazione cui partecipano l'Unione europea, i suoi Stati membri o il Fondo monetario internazionale,
OSSERVANDO che il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria impone che le parti contraenti si adoperino congiuntamente per una politica economica in cui, basandosi sui meccanismi di coordinamento delle politiche economiche, quali definiti nei trattati su cui si fonda l'Unione europea, intraprendono le azioni e adottano le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro,
OSSERVANDO, in particolare, il desiderio delle parti contraenti di avvalersi più attivamente della cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e agli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza recare pregiudizio al mercato interno, e il loro desiderio di ricorrere pienamente alle misure specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro ai sensi dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e a una procedura per la discussione e il coordinamento ex ante tra le parti contraenti la cui moneta è l'euro di tutte le grandi riforme di politica economica da loro previste, ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi,
RAMMENTANDO che il 26 ottobre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di migliorare la governance della zona euro, anche mediante l'organizzazione di almeno due riunioni del Vertice euro all'anno, da convocarsi, salvo in presenza di circostanze eccezionali, immediatamente dopo le riunioni del Consiglio europeo o le riunioni a cui partecipino tutte le parti contraenti che hanno ratificato il presente trattato,
RAMMENTANDO altresì che il 25 marzo 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro e di altri Stati membri dell'Unione europea hanno approvato il patto euro plus, che individua i punti essenziali per promuovere la competitività della zona euro,
SOTTOLINEANDO l'importanza del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità in quanto elemento della strategia globale per rafforzare l'unione economica e monetaria e OSSERVANDO che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito di nuovi programmi a titolo del meccanismo europeo di stabilità sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del presente trattato dalla parte contraente interessata e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente trattato, al rispetto dei requisiti di tale articolo,
OSSERVANDO che il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono parti contraenti la cui moneta è l'euro e che, in quanto tali, saranno vincolati dal presente trattato dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro strumento di ratifica qualora il trattato sia in vigore a tale data;
OSSERVANDO ALTRESÌ che la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono parti contraenti che, in quanto Stati membri dell'Unione europea, alla data della firma del presente trattato hanno una deroga o un'esenzione dalla partecipazione alla moneta unica e possono essere vincolate, finché tale deroga o esenzione non sia abrogata, solo dalle disposizioni dei titoli III e IV del presente trattato dalle quali dichiarino, al momento del deposito del loro strumento di ratifica o a una data successiva, di voler essere vincolate,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1
1.1.
Con il presente trattato le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, convengono di rafforzare il pilastro economico dell'unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.
1.2.
Il presente trattato si applica integralmente alle parti contraenti la cui moneta è l'euro. Esso si applica anche alle altre parti contraenti nella misura e alle condizioni previste all'articolo 14.

TITOLO II
COERENZA E RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE

ARTICOLO 2
2.1.
Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione europea, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e al diritto dell'Unione europea, compreso il diritto procedurale ogniqualvolta sia richiesta l'adozione di atti di diritto derivato.
2.2.
Il presente trattato si applica nella misura in cui è compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e con il diritto dell'Unione europea. Esso non pregiudica la competenza dell'Unione in materia di unione economica.

TITOLO III
PATTO DI BILANCIO

ARTICOLO 3
3.1.
Le parti contraenti applicano le regole enunciate nel presente paragrafo in aggiunta e fatti salvi i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione europea:
a) la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente è in pareggio o in avanzo;
b) la regola di cui alla lettera a) si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito nel patto di stabilità e crescita rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Le parti contraenti assicurano la rapida convergenza verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine. Il quadro temporale per tale convergenza sarà proposto dalla Commissione europea tenendo conto dei rischi specifici del paese sul piano della sostenibilità. I progressi verso l'obiettivo di medio termine e il rispetto di tale obiettivo sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto;
c) le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, come definito al paragrafo 3, lettera b);
d) quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l'obiettivo di medio termine di cui alla lettera b) può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell'1,0% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
e) qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismo include l'obbligo della parte contraente interessata di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito.
3.2.
Le regole enunciate al paragrafo 1 producono effetti nel diritto nazionale delle parti contraenti al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio. Le parti contraenti istituiscono a livello nazionale il meccanismo di correzione di cui al paragrafo 1, lettera e), sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale dell'azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell'osservanza delle regole enunciate al paragrafo 1. Tale meccanismo di correzione deve rispettare appieno le prerogative dei parlamenti nazionali.
3.3.
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione europea.
Ai fini del presente articolo si applicano altresì le definizioni seguenti:
a) per "saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione" si intende il saldo annuo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e temporanee;
b) per "circostanze eccezionali" si intendono eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine.

ARTICOLO 4
Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui all'articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione europea, tale parte contraente opera una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo all’anno come parametro di riferimento secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011. L'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto all'inosservanza del criterio del debito sarà decisa in conformità della procedura di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 5
5.1.
La parte contraente che sia soggetta a procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dei trattati su cui si fonda l'Unione europea predispone un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo. Il contenuto e il formato di tali programmi sono definiti nel diritto dell'Unione europea. La loro presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea per approvazione e il loro monitoraggio avranno luogo nel contesto delle procedure di sorveglianza attualmente previste dal patto di stabilità e crescita.
5.2.
Spetterà al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea monitorare l’attuazione del programma di partenariato economico e di bilancio e dei piani di bilancio annuali ad esso conformi.

ARTICOLO 6
Al fine di coordinare meglio le emissioni di debito nazionale previste, le parti contraenti comunicano ex ante al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea i rispettivi piani di emissione del debito pubblico.

ARTICOLO 7
Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti contraenti la cui moneta è l'euro si impegnano a sostenere le proposte o le raccomandazioni presentate dalla Commissione europea, ove questa ritenga che uno Stato membro dell'Unione europea la cui moneta è l'euro abbia violato il criterio del disavanzo nel quadro di una procedura per i disavanzi eccessivi. Tale obbligo non si applica quando si constati tra le parti contraenti la cui moneta è l'euro che la maggioranza qualificata di esse, calcolata per analogia con le pertinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, senza tenere conto della posizione della parte contraente interessata, si oppone alla decisione proposta o raccomandata.

ARTICOLO 8
8.1.
La Commissione europea è invitata a presentare tempestivamente alle parti contraenti una relazione sulle disposizioni adottate da ciascuna di loro in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2. Se la Commissione europea, dopo aver posto la parte contraente interessata in condizione di presentare osservazioni, conclude nella sua relazione che tale parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, una o più parti contraenti adiranno la Corte di giustizia dell'Unione europea. Una parte contraente può adire la Corte di giustizia anche qualora ritenga, indipendentemente dalla relazione della Commissione, che un'altra parte contraente non abbia rispettato l'articolo 3, paragrafo 2. In entrambi i casi, la sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti del procedimento, le quali prendono i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta entro il termine stabilito dalla Corte di giustizia.
8.2.
La parte contraente che, sulla base della propria valutazione o della valutazione della Commissione europea, ritenga che un'altra parte contraente non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 1 comporta può adire la Corte di giustizia e chiedere l'imposizione di sanzioni finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione europea nel quadro dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte di giustizia, qualora constati che la parte contraente interessata non si è conformata alla sua sentenza, può comminarle il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità adeguata alle circostanze e non superiore allo 0,1% del suo prodotto interno lordo. Le somme imposte a una parte contraente la cui moneta è l'euro sono versate al meccanismo europeo di stabilità. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale dell'Unione europea.
8.3.
Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO IV
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E CONVERGENZA

ARTICOLO 9
Basandosi sul coordinamento delle politiche economiche, quale definito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente per una politica economica che favorisca il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e la crescita economica mediante una convergenza e una competitività rafforzate. A tal fine le parti contraenti intraprendono le azioni e adottano le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro, perseguendo gli obiettivi di stimolare la competitività, promuovere l'occupazione, contribuire ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria.

ARTICOLO 10
Conformemente alle disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti contraenti sono pronte ad avvalersi attivamente, se opportuno e necessario, di misure specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro, come previsto all'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della cooperazione rafforzata, come previsto all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e agli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle materie essenziali al buon funzionamento della zona euro, senza recare pregiudizio al mercato interno.

ARTICOLO 11
Ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi e adoperandosi per una politica economica più strettamente coordinata, le parti contraenti assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere. A tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione europea.

TITOLO V
GOVERNANCE DELLA ZONA EURO

ARTICOLO 12
12.1.
I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro si incontrano informalmente nelle riunioni del Vertice euro, insieme con il presidente della Commissione europea. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a tali riunioni.
Il presidente del Vertice euro è nominato a maggioranza semplice dai capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge il proprio presidente e con un mandato di pari durata.
12.2.
Le riunioni del Vertice euro sono convocate quando necessario, almeno due volte all'anno, per discutere questioni connesse alle competenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta è l'euro condividono in relazione alla moneta unica, altre questioni concernenti la governance della zona euro e le relative regole, e orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche per aumentare la convergenza nella zona euro.
12.3.
I capi di Stato o di governo delle parti contraenti che hanno ratificato il presente trattato diverse da quelle la cui moneta è l'euro partecipano alle discussioni delle riunioni del Vertice euro relative alla competitività per le parti contraenti, alla modifica dell'architettura complessiva della zona euro e alle regole fondamentali che ad essa si applicheranno in futuro, nonché, ove opportuno e almeno una volta all'anno, a discussioni su questioni specifiche di attuazione del presente trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria.
12.4.
Il presidente del Vertice euro assicura la preparazione e la continuità delle riunioni del Vertice euro, in stretta cooperazione con il presidente della Commissione europea. L'organismo incaricato di preparare e dar seguito alle riunioni del Vertice euro è l'Eurogruppo e a questo fine il suo presidente può essere invitato a partecipare a tali riunioni.
12.5.
Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato. Il presidente del Vertice euro riferisce al Parlamento europeo dopo ogni riunione del Vertice euro.
12.6.
Il presidente del Vertice euro tiene strettamente informate le parti contraenti diverse da quelle la cui moneta è l'euro e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei preparativi e degli esiti delle riunioni del Vertice euro.

ARTICOLO 13
Come previsto al titolo II del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato ai trattati dell'Unione europea, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente trattato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 14
14.1.
Il presente trattato è ratificato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea ("depositario").
14.2.
Il presente trattato entra in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che dodici parti contraenti la cui moneta è l'euro abbiano depositato il loro strumento di ratifica, o, se precedente, il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una parte contraente la cui moneta è l'euro.
14.3.
Il presente trattato si applica dalla data di entrata in vigore alle parti contraenti la cui moneta è l'euro che l'hanno ratificato. Esso si applica alle altre parti contraenti la cui moneta è l'euro dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro rispettivo strumento di ratifica.
14.4.
In deroga ai paragrafi 3 e 5, il titolo V si applica dalla data di entrata in vigore del presente trattato a tutte le parti contraenti interessate.
14.5.
Il presente trattato si applica alle parti contraenti con deroga, quali definite all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o con esenzione, di cui al protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato ai trattati dell'Unione europea, che hanno ratificato il presente trattato, dalla data di decorrenza degli effetti della decisione di abrogazione di tale deroga o esenzione, a meno che la parte contraente interessata dichiari che intende essere vincolata, in tutto o in parte, dalle disposizioni dei titoli III e IV del presente trattato prima di tale data.

ARTICOLO 15
Gli Stati membri dell'Unione europea che non siano parti contraenti possono aderire al presente trattato. Gli effetti dell'adesione decorrono dal deposito dello strumento di adesione presso il depositario, il quale informa le altre parti contraenti. Previa autenticazione delle parti contraenti, il testo del presente trattato nella lingua ufficiale dello Stato membro aderente che sia altresì lingua ufficiale e lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione è depositato negli archivi del depositario quale testo autentico del presente trattato.

ARTICOLO 16
Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì due marzo duemiladodici

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario, il quale ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.



[FINE]


* Ho aggiunto al numero di ciascun comma il numero dell’articolo che lo contiene: il comma uno dell’articolo 5, ad esempio, originariamente numerato solo con 1. è così invece numerato con 5.1.
Il corsivo è mio.


MES - Meccanismo Europeo di Stabilità




Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità

Ratificato dal Senato della Repubblica il 12 luglio 2012 e dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2012 .
Pubblicazione disponibile qui .



Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità

[ A cura di Giorgio D.M. * ]



TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

LE PARTI CONTRAENTI,
il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"),

DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all’istituzione di un meccanismo europeo di stabilità,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1)
Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
(2)
Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro [GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.]; a tal fine è stato aggiunto il seguente paragrafo all’articolo 136: "Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.".
(3)
Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilità [del MES] legata a un'adeguata condizionalità".
(4)
Il rigoroso rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell’Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità della zona euro.
(5)
Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l'euro hanno deciso di procedere verso un'unione economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiuterà a sviluppare un coordinamento più stretto all'interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
(6)
Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona euro, gravi minacce alla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono mettere a rischio la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilità del FESF. L'adeguatezza del volume della capacità massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarà aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.
(7)
Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell’adesione alla zona euro, lo Stato membro dell’Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8)
Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES rivolgerà, ove possibile, richiesta analoga al FMI.
(9)
Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non è l’euro ("Stati membri non facenti parte della zona euro") che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati.
(10)
Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
(11)
Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l’Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquidità dei mercati, saranno inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d’azione collettiva ("CACs") identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina l’inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato definito dal comitato economico e finanziario.
(12)
In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico.
(13)
Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.
(14)
Gli Stati membri della zona euro sosterranno l’equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES.
(15)
Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall'altro.
(16)
Conformemente all’articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con l’interpretazione e l’applicazione del presente trattato.
(17)
La sorveglianza post-programma sarà effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1
MEMBRI E FINALITÀ

ARTICOLO 1
Istituzione e membri
1.1.
Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria internazionale denominata il "meccanismo europeo di stabilità" ("MES").
1.2.
Le parti contraenti sono i membri del MES.

ARTICOLO 2
Nuovi membri
2.1.
L’adesione al MES è aperta agli altri Stati membri dell’Unione europea a decorrere dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l’euro.
2.2.
Ai sensi dell’articolo 44, l’ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalità e condizioni applicate ai membri già effettivi.
2.3.
Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all’articolo 11.

ARTICOLO 3
Obiettivo
L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

CAPO 2
GOVERNANCE

ARTICOLO 4
Struttura e regole di voto
4.1.
Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.
4.2.
Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
4.3.
L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune accordo.
4.4.
In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza è utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro. L'adozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata dell'85% dei voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d'urgenza. Il consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.
4.5.
L’adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l’80% dei voti espressi.
4.6.
L’adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi.
4.7.
Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all’allegato II.
4.8.
In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell’assistenza finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.

ARTICOLO 5
Consiglio dei governatori
5.1.
Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.
5.2.
Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione è organizzata senza ritardo se il titolare non esercita più la funzione necessaria per la nomina a governatore.
5.3.
Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE, nonché il presidente dell’Eurogruppo (se non è il presidente o un governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di osservatori.
5.4.
Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri della zona euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza.
5.5.
Il consiglio dei governatori può invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.
5.6.
Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:
a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;
b) l’emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;
c) la richiesta di capitale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;
d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare il volume della capacità massima di finanziamento del MES ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;
e) la valutazione dell’opportunità di possibili incrementi del modello di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare all’allegato I ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6;
f) la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo d’intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e la definizione della scelta degli strumenti nonché delle modalità finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli articoli da 12 a 18;
g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3;
h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 20;
i) la modifica dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi dell’articolo 19;
j) la determinazione delle modalità per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dell’articolo 40;
k) l’approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dell’articolo 44;
l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dall’adesione di nuovi membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dall’adesione di un nuovo membro al MES, ai sensi dell’articolo 44; e
m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.
5.7.
Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:
a) fissa le modalità tecniche dettagliate per l’adesione di un nuovo membro al MES ai sensi dell’articolo 44;
b) decide di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo o elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2;
c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo 9;
d) compila l’elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8;
e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dell’articolo 7;
f) determina altri fondi ai sensi dell’articolo 24;
g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l’importo dovuto da un membro del MES ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3;
h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1;
i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1;
j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell’articolo 29;
k) revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;
l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5;
m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
5.8.
Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.
5.9.
Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.

ARTICOLO 6
Consiglio di amministrazione
6.1.
Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. L’amministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome dell’amministratore in caso di assenza di quest'ultimo.
6.2.
Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.
6.3.
I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della zona euro sono altresì invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.
6.4.
Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.
6.5.
Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo altrimenti disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole di voto di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7.
6.6.
Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite all’articolo 5, il consiglio di amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformità al presente trattato ed allo statuto del MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal consiglio dei governatori.
6.7.
Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1.
6.8.
Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7
Direttore generale
7.1.
Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.
7.2.
Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
7.3.
Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.
7.4.
Il direttore generale è il capo del personale del MES. Egli è responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione.
7.5.
Il direttore generale è il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.

CAPO 3
CAPITALE

ARTICOLO 8
Stock di capitale autorizzato
8.1.
Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
8.2.
Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
8.3.
Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
8.4.
I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.
8.5.
La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L'obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.

ARTICOLO 9
Richiesta di capitale
9.1.
Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
9.2.
Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
9.3.
Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
9.4.
Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 10
Adeguamenti del capitale autorizzato
10.1.
Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità massima erogabile e l’adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e l’allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformità al modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e all’allegato I.
10.2.
Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1.
10.3.
Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro del MES, il capitale autorizzato del MES è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti in detto momento per il rapporto, nell’ambito del modello di contribuzione aggiornato di cui all’articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri del MES esistenti.

ARTICOLO 11
Modello di contribuzione
11.1.
Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi dell’articolo 29 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo "statuto del SEBC") allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.
11.2.
Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è specificato nell’allegato I.
11.3.
Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è adeguato:
a) quando uno Stato membro dell'Unione europea aderisce come nuovo membro del MES, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 3, o
b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro del MES ai sensi dell’articolo 42.
11.4.
Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del modello di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione è aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del capitale autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 1.
11.5.
In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, i membri del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.
11.6.
L’allegato I è modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica di cui al presente articolo.
11.7.
Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente articolo.

CAPO 4
OPERAZIONI

ARTICOLO 12
Principi
12.1.
Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
12.2.
Fatto salvo l'articolo 19, il sostegno alla stabilità del MES può essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18.
12.3.
A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole d’azione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico sia identico.

ARTICOLO 13
Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità
13.1.
Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti:
a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI;
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
13.2.
Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.
13.3.
Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.
Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.
13.4.
La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.
13.5.
Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
13.6.
Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità.
13.7.
La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.

ARTICOLO 14
Assistenza finanziaria precauzionale del MES
14.1.
Il consiglio dei governatori può decidere di concedere l'assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.
14.2.
Le condizioni associate all'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
14.3.
Le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.
14.4.
Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale del MES.
14.5.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo in merito al mantenimento della linea di credito.
14.6.
Dopo che un membro del MES abbia già ottenuto fondi una prima volta (per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato primario), il consiglio di amministrazione decide di comune accordo su proposta del direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione europea, di concerto con la BCE, se la linea di credito è ancora adeguata o se sia necessaria un'altra forma di assistenza finanziaria.

ARTICOLO 15
Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
15.1.
Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso membro del MES.
15.2.
Le condizioni associate all'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
15.3.
Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
15.4.
Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES.
15.5.
Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

ARTICOLO 16
Prestiti del MES
16.1.
Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell’articolo 12.
16.2.
Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
16.3.
Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
16.4.
Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dei prestiti del MES.
16.5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

ARTICOLO 17
Meccanismo di sostegno al mercato primario
17.1.
Al fine di ottimizzare l’efficienza in termini di costi dell’assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per l’acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell’articolo 12.
17.2.
La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
17.3.
Le modalità e le condizioni finanziarie per l’acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
17.4.
Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario.
17.5.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.

ARTICOLO 18
Meccanismo di sostegno al mercato secondario
18.1.
Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.
18.2.
Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
18.3.
Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
18.4.
Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
18.5.
Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato secondario.
18.6.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, decide l'avvio di operazioni sul mercato secondario di comune accordo.

ARTICOLO 19
Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria
Il consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.

ARTICOLO 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse
20.1.
Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
20.2.
Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.
20.3.
La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.

ARTICOLO 21
Operazioni di assunzione di prestiti
21.1.
Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
21.2.
Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
21.3.
Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.

CAPO 5
GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 22
Politica di investimento
22.1.
Il direttore generale attua una politica di investimento del MES improntata al principio di prudenza atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate. Il MES è autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed amministrativi.
22.2.
La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.

ARTICOLO 23
Politica in materia di dividendi
23.1.
Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove l’ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i profitti dell’investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l’eventualità di pagamento accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
23.2.
Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dall’investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi, a condizione che la capacità di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.
23.3.
Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 24
Riserva e altri fondi
24.1.
Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
24.2.
Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.
24.3.
Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
24.4.
Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l’istituzione, l’amministrazione e l’utilizzo di altri fondi.

ARTICOLO 25
Copertura delle perdite
25.1.
Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.
25.2.
Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l'importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull’importo dovuto.
25.3.
Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.

ARTICOLO 26
Bilancio di previsione
Il consiglio di amministrazione approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.

ARTICOLO 27
Conti annuali
27.1.
Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES.
27.2.
Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali sottoposti a revisione e distribuisce ai suoi membri un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.

ARTICOLO 28
Revisione interna
È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.

ARTICOLO 29
Revisione esterna
I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal consiglio dei governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori esterni hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i conti del MES e ottengono informazioni complete sulle sue transazioni.

ARTICOLO 30
Collegio dei revisori
30.1.
Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonché un membro della Corte dei conti europea.
30.2.
I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono né accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.
30.3.
Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e verifica la regolarità dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti del MES necessari per l’espletamento delle sue funzioni.
30.4.
Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio d'amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.
30.5.
Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti europea.
30.6.
Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.

CAPO 6
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO
31 Sede
31.1.
Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
31.2.
Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.

ARTICOLO 32
Status giuridico, privilegi e immunità
32.1.
Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
32.2.
Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
32.3.
I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
32.4.
I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
32.5.
Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
32.6.
I locali del MES sono inviolabili.
32.7.
I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
32.8.
Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
32.9.
Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

ARTICOLO 33
Personale del MES
Il consiglio di amministrazione definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale del MES.

ARTICOLO 34
Segreto professionale
I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

ARTICOLO 35
Immunità delle persone
35.1.
Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
35.2.
Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.
35.3.
Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
35.4.
Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.

ARTICOLO 36
Esenzione fiscale
36.1.
Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
36.2.
I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
36.3.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
36.4.
I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
36.5.
Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo, all'applicazione di un’imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
36.6.
Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.

ARTICOLO 37
Interpretazione e composizione delle controversie
37.1.
Qualsiasi questione connessa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.
37.2.
Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai membri del MES coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione e la soglia di voto per l’adozione della decisione è ricalcolata di conseguenza.
37.3.
Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.

ARTICOLO 38
Cooperazione internazionale
Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell’ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.

CAPO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500 000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell’adeguata capacità dell'ammontare massimo di cui all’articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacità d’impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.

ARTICOLO 40
Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
40.1.
In deroga all’articolo 13, il consiglio dei governatori può decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e non finanziate.
40.2.
Il MES può, se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell’ambito di crediti esistenti.
40.3.
Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.

ARTICOLO 41
Versamento del capitale iniziale
41.1.
Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
41.2.
Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l’importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacità minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.
41.3.
Un membro del MES può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.

ARTICOLO 42
Correzione temporanea del modello di contribuzione
42.1.
In fase di avvio i membri del MES sottoscrivono il capitale autorizzato sulla base del modello di contribuzione descritto nell’allegato I. La correzione temporanea prevista nel modello iniziale di contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell’euro da parte del membro considerato del MES.
42.2.
Se, nell’anno immediatamente precedente l’adesione, il prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato in euro, nell'anno immediatamente precedente l'adesione di un nuovo membro del MES è inferiore al 75% della media del PIL dell’Unione europea, a prezzi di mercato, il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, stabilito ai sensi dell’articolo 10, beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:
a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro del MES investita nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del SEBC; e
b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro del MES riferita all’anno immediatamente precedente la sua adesione al MES.
Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino multiplo di 0,0001%. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.
42.3.
La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell’euro da parte del membro del MES in questione.
42.4.
A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate al suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.

ARTICOLO 43
Prime nomine
43.1.
Ciascun membro del MES nomina i rispettivi governatori e governatori supplenti entro due settimane dall’entrata in vigore del presente trattato.
43.2.
Il consiglio dei governatori nomina il direttore generale e ciascun governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente entro due mesi dall’entrata in vigore del presente trattato.

CAPO 8
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 44
Adesione
Il presente trattato è aperto all’adesione di altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro dell’Unione europea successivamente all’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione che sussume l'abrogazione della deroga all'adesione all’euro come previsto dall’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonché le modifiche da apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dell’adesione. Una volta approvata la domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori, l’adesione di nuovi membri del MES è effettiva a seguito dell’avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne dà notifica agli altri membri del MES.

ARTICOLO 45
Allegati
I seguenti allegati formano parte integrante del presente trattato:
1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES; e
2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato.

ARTICOLO 46
Deposito
Il presente trattato è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea ("il depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.

ARTICOLO 47
Ratifica, approvazione o accettazione
47.1.
Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
47.2.
Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.

ARTICOLO 48
Entrata in vigore
48.1.
Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all’allegato II. Se del caso, l’elenco dei membri del MES è opportunamente adeguato; in questo caso il modello definito di cui all’allegato I viene ricalcolato; sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e di cui all’allegato II, nonché il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
48.2.
Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
48.3.
Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dell’articolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
Fatto a Bruxelles, addì due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà copie debitamente certificate a ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATO I
Modello di contribuzione del MES

Membro MES
Contributo al MES (%)
Repubblica federale di Germania
27,1464
Repubblica francese
20,3859
Repubblica italiana
17,9137
Regno di Spagna
11,9037
Regno dei Paesi Bassi
5,7170
Regno del Belgio
3,4771
Repubblica ellenica
2,8167
Repubblica d’Austria
2,7834
Repubblica portoghese
2,5092
Repubblica di Finlandia
1,7974
Irlanda
1,5922
Repubblica slovacca
0,8240
Repubblica di Slovenia
0,4276
Granducato di Lussemburgo
0,2504
Repubblica di Cipro
0,1962
Repubblica di Estonia
0,1860
Malta
0,0731
Totale
100,0000



ALLEGATO II
Sottoscrizioni del capitale autorizzato

Membro MES
Numero di quote
Sottoscrizione di capitale (EUR)
Repubblica federale di Germania
1.900.248
190.024.800.000
Repubblica francese
1.427.013
142.701.300.000
Repubblica italiana
1.253.959
125.395.900.000
Regno di Spagna
833.259
83.325.900.000
Regno dei Paesi Bassi
400.190
40.019.000.000
Regno del Belgio
243.397
24.339.700.000
Repubblica ellenica
197.169
19.716.900.000
Repubblica d’Austria
194.838
19.483.800.000
Repubblica portoghese
175.644
17.564.400.000
Repubblica di Finlandia
125.818
12.581.800.000
Irlanda
111.454
11.145.400.000
Repubblica slovacca
57.680
5.768.000.000
Repubblica di Slovenia
29.932
2.993.200.000
Granducato di Lussemburgo
17.528
1.752.800.000
Repubblica di Cipro
13.734
1.373.400.000
Repubblica di Estonia
13.020
1.302.000.000
Malta
5.117
511.700.000
Totale
7.000.000
700.000.000.000




[FINE]


* Ho aggiunto al numero di ciascun comma il numero dell’articolo che lo contiene: il comma uno dell’articolo 5, ad esempio, originariamente numerato solo con 1. è così invece numerato con 5.1.
Il corsivo è mio.