Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale
Legge Costituzionale
approvata dalla Camera dei deputati il 30
novembre 2011 e il 6
marzo 2012 e dal Senato della
Repubblica il 15
dicembre 2011 e il 17
aprile 2012.
Pubblicazione
disponibile qui
.
Introduzione del vincolo del bilancio in pareggio nella Costituzione
[ A cura di Giorgio D.M. * ]
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Lo Stato assicura
l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e'
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o
maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con
legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale».
Art. 2
1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in
coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
Art. 3
1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo
le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti:
«armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le
parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.
Art. 4
1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci,
e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
b) al sesto comma, secondo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione
di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».
Art. 5
1. La legge di cui all'articolo 81,
sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche
amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e
consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli
scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti
all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli
eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli
scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma
corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al
superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi
recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali
quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico
e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma
sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla
spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione
del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere,
nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo
indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti
di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo
Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali
di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119
della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli
altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1
disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di
bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle
Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119,
sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo
4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i
Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è
approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità
stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla
finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese
nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 6
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014.
La presente legge costituzionale,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
[FINE]
*
LA COSTITUZIONE
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PRIMA
(testo eliminato o modificato)
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DOPO
(testo aggiunto o così modificato)
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Articolo
81
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Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
|
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli
del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni
legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le
Camere ogni anno approvano con legge il
bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. |
Articolo 97
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I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
|
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
del debito pubblico.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
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Articolo 117
|
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La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
|
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione
delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
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Articolo 119
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I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
|
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione
europea.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
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