Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance nell'unione economica e monetaria
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disponibile qui
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Fiscal Compact
[
A cura di Giorgio D.M. * ]
TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL
COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE
NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
TRA IL REGNO
DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA
ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA
REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA
ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI
FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA.
Il Regno del Belgio, la Repubblica di
Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la
Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, Il Granducato di Lussemburgo,
L'ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la
Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Repubblica di
Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di
Svezia,
in prosieguo denominati "parti
contraenti",
CONSAPEVOLI del loro obbligo, in
qualità di Stati membri dell'Unione europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di
interesse comune,
DESIDEROSI di favorire le condizioni
per una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di
sviluppare un coordinamento sempre più
stretto delle politiche economiche della zona euro,
TENENDO PRESENTE che la necessità di mantenere finanze pubbliche
sane e sostenibili e di evitare disavanzi pubblici eccessivi è per i
governi di fondamentale importanza al fine di salvaguardare la stabilità di
tutta la zona euro e richiede quindi l'introduzione
di regole specifiche, tra cui una "regola del pareggio di bilancio" e
un meccanismo automatico per l'adozione di misure correttive,
CONSAPEVOLI della necessità di garantire che il loro disavanzo
pubblico non superi il 3% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e che
il loro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo ai prezzi
di mercato o si riduca in misura sufficiente avvicinandosi a tale
percentuale,
RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione
europea, devono astenersi da
qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli
obiettivi dell'Unione nel quadro dell'unione economica, in particolare la pratica di accumulare debito al di fuori dei conti
della pubblica amministrazione,
TENENDO PRESENTE che il 9 dicembre
2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno
convenuto di rafforzare l'architettura dell'unione economica e monetaria,
partendo dai trattati su cui si fonda l'Unione europea e agevolando
l'attuazione delle misure adottate a norma degli articoli 121, 126 e 136 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
TENENDO PRESENTE che l'obiettivo dei
capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro e di altri Stati
membri dell'Unione europea è integrare quanto prima le disposizioni del
presente trattato nei trattati su cui si fonda l'Unione europea,
ACCOGLIENDO favorevolmente le
proposte legislative per la zona euro avanzate il 23 novembre 2011 dalla
Commissione europea nell'ambito dei trattati su cui si fonda l'Unione europea,
relative al rafforzamento della sorveglianza
economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di
trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria
e a disposizioni comuni per il
monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la
correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri, e RILEVANDO
l'intenzione della Commissione europea di presentare ulteriori proposte
legislative per la zona euro riguardanti, in particolare, la comunicazione ex ante dei piani di emissione
del debito, programmi di partenariato
economico che illustrino nel dettaglio le riforme strutturali degli Stati
membri soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi e il coordinamento
delle grandi riforme di politica economica previste dagli Stati membri,
MANIFESTANDO la propria disponibilità
a sostenere le proposte che la Commissione europea presenti per rafforzare
ulteriormente il patto di stabilità e crescita introducendo, per gli Stati
membri la cui moneta è l'euro, un nuovo intervallo per gli obiettivi di medio
termine in linea con i limiti stabiliti nel presente trattato,
RILEVANDO che, nel riesaminare e
monitorare gli impegni di bilancio a norma del presente trattato, la
Commissione europea agirà nell'ambito delle sue competenze, secondo il disposto
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare degli
articoli 121, 126 e 136,
OSSERVANDO in particolare che, in
relazione all'applicazione della "regola del pareggio di bilancio"
enunciata all'articolo 3 del presente trattato, tale monitoraggio sarà eseguito
fissando, per ciascuna parte contraente, obiettivi di medio termine specifici
per paese e calendari di convergenza, a seconda del caso,
OSSERVANDO che gli obiettivi di medio
termine dovrebbero essere periodicamente aggiornati sulla base di un metodo
concordato, i cui principali parametri devono a loro volta essere
periodicamente rivisti, in modo da rispecchiare adeguatamente i rischi delle
passività esplicite ed implicite per le finanze pubbliche, in linea con le
finalità del patto di stabilità e crescita,
OSSERVANDO che progressi sufficienti
verso gli obiettivi di medio termine dovrebbero essere valutati globalmente,
facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle
misure discrezionali in materia di entrate, in linea con le disposizioni
specificate nel diritto dell'Unione europea, in particolare dal regolamento
(CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche, come modificato dal regolamento (UE)
n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011
("patto di stabilità e crescita rivisto"),
OSSERVANDO che il meccanismo di
correzione da istituirsi a cura delle parti contraenti dovrebbe mirare a
correggere le deviazioni dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di
avvicinamento, ivi compreso il loro impatto cumulato sulla dinamica del debito
pubblico,
RILEVANDO che l'osservanza dell'obbligo delle parti contraenti di recepire la
"regola del pareggio di bilancio" nei loro ordinamenti giuridici
nazionali, tramite disposizioni vincolanti, permanenti e preferibilmente di
natura costituzionale, dovrebbe essere soggetta alla giurisdizione della Corte
di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 273 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,
RAMMENTANDO che l'articolo 260 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce alla Corte di
giustizia dell'Unione europea il potere di comminare il pagamento di una somma
forfettaria o di una penalità allo Stato membro dell'Unione europea che non si
sia conformato a una sentenza da essa pronunciata e RAMMENTANDO che la
Commissione europea ha stabilito criteri per determinare il pagamento della
somma forfettaria o della penalità da comminare nel quadro di tale articolo,
RAMMENTANDO che è necessario agevolare l'adozione di misure nel quadro della procedura
per i disavanzi eccessivi dell'Unione europea in relazione agli Stati membri la
cui moneta è l'euro e il cui rapporto previsto o effettivo tra il disavanzo
pubblico e il prodotto interno lordo supera il 3%, rafforzando nel contempo
vigorosamente l'obiettivo della procedura stessa, ossia sollecitare e,
all’occorrenza, costringere uno Stato membro a ridurre l’eventuale disavanzo
constatato,
RAMMENTANDO l'obbligo delle parti contraenti il cui debito pubblico supera il valore
di riferimento del 60% di ridurlo a un ritmo medio di un ventesimo all'anno
come parametro di riferimento,
TENENDO PRESENTE la necessità di
rispettare, nell'attuazione del presente trattato, il ruolo specifico delle
parti sociali, quale riconosciuto nella legislazione o nei regimi nazionali di
ciascuna delle parti contraenti,
SOTTOLINEANDO che nessuna
disposizione del presente trattato deve essere interpretata in modo da alterare
in alcuna maniera le condizioni di politica economica alle quali è stata
concessa assistenza finanziaria a una parte contraente nell’ambito di un
programma di stabilizzazione cui partecipano l'Unione europea, i suoi Stati
membri o il Fondo monetario internazionale,
OSSERVANDO che il buon funzionamento
dell'unione economica e monetaria impone che le parti contraenti si adoperino
congiuntamente per una politica economica in cui, basandosi sui meccanismi di
coordinamento delle politiche economiche, quali definiti nei trattati su cui si
fonda l'Unione europea, intraprendono le azioni e adottano le misure necessarie
in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro,
OSSERVANDO, in particolare, il
desiderio delle parti contraenti di avvalersi più attivamente della
cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea
e agli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, senza recare pregiudizio al mercato interno, e il loro desiderio di
ricorrere pienamente alle misure specifiche agli Stati membri la cui moneta è
l'euro ai sensi dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e a una procedura per la discussione e il coordinamento ex ante tra le
parti contraenti la cui moneta è l'euro di tutte le grandi riforme di politica
economica da loro previste, ai fini di una valutazione comparativa delle
migliori prassi,
RAMMENTANDO che il 26 ottobre 2011 i
capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto
di migliorare la governance della zona euro, anche mediante l'organizzazione di
almeno due riunioni del Vertice euro all'anno, da convocarsi, salvo in presenza
di circostanze eccezionali, immediatamente dopo le riunioni del Consiglio
europeo o le riunioni a cui partecipino tutte le parti contraenti che hanno
ratificato il presente trattato,
RAMMENTANDO altresì che il 25 marzo
2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro e di altri
Stati membri dell'Unione europea hanno approvato il patto euro plus, che
individua i punti essenziali per promuovere la competitività della zona euro,
SOTTOLINEANDO l'importanza del
trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità in quanto elemento
della strategia globale per rafforzare l'unione economica e monetaria e
OSSERVANDO che la concessione
dell'assistenza finanziaria nell'ambito di nuovi programmi a titolo del
meccanismo europeo di stabilità sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo
2013, alla ratifica del presente trattato dalla parte contraente
interessata e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo
3, paragrafo 2, del presente trattato, al rispetto dei requisiti di tale
articolo,
OSSERVANDO che il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la
Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di
Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la
Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la
Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono parti contraenti la cui
moneta è l'euro e che, in quanto tali, saranno
vincolati dal presente trattato dal primo giorno del mese successivo al
deposito del loro strumento di ratifica qualora il trattato sia in vigore a
tale data;
OSSERVANDO ALTRESÌ che la Repubblica
di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di
Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia
sono parti contraenti che, in quanto Stati membri dell'Unione europea, alla
data della firma del presente trattato hanno una deroga o un'esenzione dalla
partecipazione alla moneta unica e possono essere vincolate, finché tale deroga
o esenzione non sia abrogata, solo dalle disposizioni dei titoli III e IV del
presente trattato dalle quali dichiarino, al momento del deposito del loro
strumento di ratifica o a una data successiva, di voler essere vincolate,
HANNO
CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI
APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
1.1.
Con il presente trattato le parti
contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, convengono di
rafforzare il pilastro economico dell'unione economica e monetaria adottando
una serie di regole intese a rinsaldare
la disciplina di bilancio
attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro
politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo
in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di
crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.
1.2.
Il presente trattato si applica integralmente alle parti contraenti la
cui moneta è l'euro.
Esso si applica anche alle altre parti contraenti nella misura e alle
condizioni previste all'articolo 14.
TITOLO II
COERENZA E RAPPORTO CON
IL DIRITTO DELL'UNIONE
ARTICOLO 2
2.1.
Le parti contraenti applicano e
interpretano il presente trattato conformemente ai trattati su cui si fonda
l'Unione europea, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato
sull'Unione europea, e al diritto dell'Unione europea, compreso il diritto
procedurale ogniqualvolta sia richiesta l'adozione di atti di diritto derivato.
2.2.
Il presente trattato si applica nella
misura in cui è compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e
con il diritto dell'Unione europea. Esso non pregiudica la competenza
dell'Unione in materia di unione economica.
TITOLO III
PATTO DI BILANCIO
ARTICOLO 3
3.1.
Le parti contraenti applicano le
regole enunciate nel presente paragrafo in aggiunta e fatti salvi i loro
obblighi ai sensi del diritto dell'Unione europea:
a) la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una
parte contraente è in pareggio o in
avanzo;
b) la regola di cui alla lettera a) si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica
amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese,
quale definito nel patto di stabilità e crescita rivisto, con il limite
inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato. Le parti contraenti assicurano la rapida convergenza
verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine. Il quadro temporale per tale convergenza sarà proposto dalla
Commissione europea tenendo conto dei rischi specifici del paese sul piano
della sostenibilità. I progressi verso l'obiettivo di medio termine e il
rispetto di tale obiettivo sono valutati globalmente, facendo riferimento al
saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in
materia di entrate, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto;
c) le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal loro
rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale
obiettivo solo in circostanze eccezionali,
come definito al paragrafo 3, lettera b);
d) quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo
ai prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano
della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sono bassi, il
limite inferiore per l'obiettivo di medio termine di cui alla lettera b) può arrivare fino a un disavanzo strutturale
massimo dell'1,0% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
e) qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di
medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di
correzione. Tale meccanismo include
l'obbligo della parte contraente interessata di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo
definito.
3.2.
Le regole enunciate al paragrafo 1
producono effetti nel diritto nazionale delle parti contraenti al più tardi un
anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato tramite disposizioni
vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui
rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo
nazionale di bilancio. Le parti contraenti istituiscono a livello nazionale il
meccanismo di correzione di cui al paragrafo 1, lettera e), sulla base di
principi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare
la natura, la portata e il quadro temporale dell'azione correttiva da intraprendere,
anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle
istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell'osservanza
delle regole enunciate al paragrafo 1. Tale
meccanismo di correzione deve rispettare appieno le prerogative dei parlamenti
nazionali.
3.3.
Ai fini del presente articolo si
applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla
procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione europea.
Ai fini del presente articolo si
applicano altresì le definizioni seguenti:
a) per "saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione" si
intende il saldo annuo corretto per il
ciclo al netto di misure una tantum e temporanee;
b) per "circostanze eccezionali" si intendono eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente
interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria
della pubblica amministrazione oppure periodi
di grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita
rivisto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non
comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine.
ARTICOLO 4
Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di
una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui all'articolo 1 del protocollo
(n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati
dell'Unione europea, tale parte contraente opera una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo all’anno come parametro
di riferimento secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento
delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, come
modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre
2011. L'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto all'inosservanza del
criterio del debito sarà decisa in conformità della procedura di cui
all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
ARTICOLO 5
5.1.
La parte contraente che sia soggetta
a procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dei trattati su cui si fonda
l'Unione europea predispone un programma di partenariato economico e di
bilancio che comprenda una descrizione
dettagliata delle riforme strutturali da definire e attuare per una correzione
effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo. Il contenuto e il formato
di tali programmi sono definiti nel diritto dell'Unione europea. La loro
presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea per
approvazione e il loro monitoraggio avranno luogo nel contesto delle procedure
di sorveglianza attualmente previste dal patto di stabilità e crescita.
5.2.
Spetterà al Consiglio dell'Unione
europea e alla Commissione europea monitorare l’attuazione del programma di
partenariato economico e di bilancio e dei piani di bilancio annuali ad esso
conformi.
ARTICOLO 6
Al fine di coordinare meglio le
emissioni di debito nazionale previste, le
parti contraenti comunicano ex ante al Consiglio dell'Unione europea e alla
Commissione europea i rispettivi piani di emissione del debito pubblico.
ARTICOLO 7
Nel pieno rispetto dei requisiti
procedurali dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti contraenti la cui moneta è l'euro si impegnano a sostenere le
proposte o le raccomandazioni presentate dalla Commissione europea, ove questa
ritenga che uno Stato membro dell'Unione europea la cui moneta è l'euro abbia
violato il criterio del disavanzo nel quadro di una procedura per i disavanzi
eccessivi. Tale obbligo non si applica quando si constati tra le parti
contraenti la cui moneta è l'euro che la maggioranza
qualificata di esse, calcolata per analogia con le pertinenti disposizioni
dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, senza tenere conto della
posizione della parte contraente interessata, si oppone alla decisione proposta
o raccomandata.
ARTICOLO 8
8.1.
La Commissione europea è invitata a
presentare tempestivamente alle parti contraenti una relazione sulle
disposizioni adottate da ciascuna di loro in ottemperanza all'articolo 3,
paragrafo 2. Se la Commissione europea, dopo aver posto la parte contraente
interessata in condizione di presentare osservazioni, conclude nella sua
relazione che tale parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo
2, una o più parti contraenti adiranno la Corte di giustizia dell'Unione
europea. Una parte contraente può adire la Corte di giustizia anche qualora
ritenga, indipendentemente dalla relazione della Commissione, che un'altra
parte contraente non abbia rispettato l'articolo 3, paragrafo 2. In entrambi i
casi, la sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti del
procedimento, le quali prendono i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza
comporta entro il termine stabilito dalla Corte di giustizia.
8.2.
La parte contraente che, sulla base
della propria valutazione o della valutazione della Commissione europea,
ritenga che un'altra parte contraente non abbia preso i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 1
comporta può adire la Corte di giustizia e chiedere l'imposizione di sanzioni
finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione europea nel quadro
dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte
di giustizia, qualora constati che la parte contraente interessata non si è
conformata alla sua sentenza, può comminarle il pagamento di una somma
forfettaria o di una penalità adeguata alle circostanze e non superiore allo
0,1% del suo prodotto interno lordo. Le somme imposte a una parte contraente la
cui moneta è l'euro sono versate al meccanismo europeo di stabilità. In altri
casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale dell'Unione europea.
8.3.
Il presente articolo costituisce un
compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
TITOLO IV
COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE ECONOMICHE E CONVERGENZA
ARTICOLO 9
Basandosi sul coordinamento delle
politiche economiche, quale definito dal trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente per una
politica economica che favorisca il buon funzionamento dell'unione economica e
monetaria e la crescita economica mediante una convergenza e una competitività
rafforzate. A tal fine le parti contraenti intraprendono le azioni e adottano
le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della
zona euro, perseguendo gli obiettivi di stimolare la competitività, promuovere
l'occupazione, contribuire ulteriormente alla sostenibilità delle finanze
pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria.
ARTICOLO 10
Conformemente alle disposizioni dei
trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti contraenti sono pronte ad
avvalersi attivamente, se opportuno e necessario, di misure specifiche agli
Stati membri la cui moneta è l'euro, come previsto all'articolo 136 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della cooperazione rafforzata,
come previsto all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e agli articoli
da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle materie
essenziali al buon funzionamento della zona euro, senza recare pregiudizio al
mercato interno.
ARTICOLO 11
Ai fini di una valutazione
comparativa delle migliori prassi e adoperandosi per una politica economica più
strettamente coordinata, le parti
contraenti assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra
loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere.
A tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in
conformità del diritto dell'Unione europea.
TITOLO V
GOVERNANCE DELLA ZONA
EURO
ARTICOLO 12
12.1.
I capi di Stato o di governo delle
parti contraenti la cui moneta è l'euro si incontrano informalmente nelle
riunioni del Vertice euro, insieme con il presidente della Commissione europea.
Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a tali
riunioni.
Il presidente del Vertice euro è
nominato a maggioranza semplice dai capi di Stato o di governo delle parti
contraenti la cui moneta è l'euro nello stesso momento in cui il Consiglio
europeo elegge il proprio presidente e con un mandato di pari durata.
12.2.
Le riunioni del Vertice euro sono
convocate quando necessario, almeno due volte all'anno, per discutere questioni
connesse alle competenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta è
l'euro condividono in relazione alla moneta unica, altre questioni concernenti
la governance della zona euro e le relative regole, e orientamenti strategici
per la condotta delle politiche economiche per aumentare la convergenza nella
zona euro.
12.3.
I capi di Stato o di governo delle
parti contraenti che hanno ratificato il presente trattato diverse da quelle la
cui moneta è l'euro partecipano alle discussioni delle riunioni del Vertice
euro relative alla competitività per le parti contraenti, alla modifica
dell'architettura complessiva della zona euro e alle regole fondamentali che ad
essa si applicheranno in futuro, nonché, ove opportuno e almeno una volta
all'anno, a discussioni su questioni specifiche di attuazione del presente
trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione
economica e monetaria.
12.4.
Il presidente del Vertice euro
assicura la preparazione e la continuità delle riunioni del Vertice euro, in
stretta cooperazione con il presidente della Commissione europea. L'organismo
incaricato di preparare e dar seguito alle riunioni del Vertice euro è
l'Eurogruppo e a questo fine il suo presidente può essere invitato a
partecipare a tali riunioni.
12.5.
Il presidente del Parlamento europeo
può essere invitato per essere ascoltato. Il presidente del Vertice euro
riferisce al Parlamento europeo dopo ogni riunione del Vertice euro.
12.6.
Il presidente del Vertice euro tiene
strettamente informate le parti contraenti diverse da quelle la cui moneta è
l'euro e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei preparativi e degli
esiti delle riunioni del Vertice euro.
ARTICOLO 13
Come previsto al titolo II del
protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
allegato ai trattati dell'Unione europea, il Parlamento europeo e i parlamenti
nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l'organizzazione e la
promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni
del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei
parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di
altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente trattato.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E
FINALI
ARTICOLO 14
14.1.
Il presente trattato è ratificato
dalle parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli
strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del
Consiglio dell’Unione europea ("depositario").
14.2.
Il presente trattato entra in vigore
il 1° gennaio 2013, a condizione che dodici parti contraenti la cui moneta è
l'euro abbiano depositato il loro strumento di ratifica, o, se precedente, il
primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di
ratifica di una parte contraente la cui moneta è l'euro.
14.3.
Il presente trattato si applica dalla
data di entrata in vigore alle parti contraenti la cui moneta è l'euro che
l'hanno ratificato. Esso si applica alle altre parti contraenti la cui moneta è
l'euro dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro rispettivo
strumento di ratifica.
14.4.
In deroga ai paragrafi 3 e 5, il
titolo V si applica dalla data di entrata in vigore del presente trattato a
tutte le parti contraenti interessate.
14.5.
Il presente trattato si applica alle
parti contraenti con deroga, quali definite all'articolo 139, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o con esenzione, di cui al
protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato ai
trattati dell'Unione europea, che hanno ratificato il presente trattato, dalla
data di decorrenza degli effetti della decisione di abrogazione di tale deroga
o esenzione, a meno che la parte contraente interessata dichiari che intende
essere vincolata, in tutto o in parte, dalle disposizioni dei titoli III e IV
del presente trattato prima di tale data.
ARTICOLO 15
Gli Stati membri dell'Unione europea
che non siano parti contraenti possono aderire al presente trattato. Gli
effetti dell'adesione decorrono dal deposito dello strumento di adesione presso
il depositario, il quale informa le altre parti contraenti. Previa
autenticazione delle parti contraenti, il testo del presente trattato nella
lingua ufficiale dello Stato membro aderente che sia altresì lingua ufficiale e
lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione è depositato negli archivi del
depositario quale testo autentico del presente trattato.
ARTICOLO 16
Al più tardi entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione
dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del
trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato
nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì due marzo
duemiladodici
Il presente trattato, redatto in un
unico esemplare in lingua bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca,
inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese,
tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del
depositario, il quale ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna
delle parti contraenti.
[FINE]
* Ho aggiunto al numero
di ciascun comma il numero dell’articolo che lo contiene: il comma uno
dell’articolo 5, ad esempio, originariamente numerato solo con 1. è così invece
numerato con 5.1.
Il corsivo è mio.
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