Dopo la notizia di reato data da
Geithner,
«In quell'autunno [2011] il
presidente [degli Stati Uniti Barack Obama] parlava regolarmente con i leader
europei ed io e Leal [sottosegretario al Tesoro per gli Affari
esteri] eravamo in costante contatto con le nostre controparti europee.
Alcune di loro sembravano essere infastidite
dalle nostre intrusioni e allo stesso tempo le stavano incoraggiando.
Ci hanno spesso chiesto di
intervenire per fare pressioni sul cancelliere Merkel affinché
fosse meno avara, o sugli italiani e gli spagnoli affinché fossero più
responsabili.
A un certo punto in quell'autunno, alcuni funzionari europei ci hanno
approcciato con un complotto per provare a fare cadere il presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi.
Volevano che rifiutassimo di
appoggiare i prestiti del Fondo monetario internazionale all'Italia fino a
quando non se ne fosse andato.
Abbiamo riferito al presidente di
questo sorprendente invito ma, per quanto sarebbe stato utile avere una
migliore leadership in Europa, non potevamo essere coinvolti in un piano come
quello.
«Non possiamo avere il suo sangue
sulle nostre mani», ho detto.
una domanda: ci sono dei magistrati in Italia?
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI
IN PARTICOLARE
TITOLO I
Dei delitti contro la personalità dello
Stato
Capo I
Dei delitti contro la personalità
internazionale dello Stato
Art. 241.
Attentati contro l'integrità,
l'indipendenza o l'unità dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque compie atti
violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di
esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o
l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è
commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.
Art. 243.
Intelligenze con lo straniero a scopo
di guerra contro lo Stato italiano.
Chiunque tiene
intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia
atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti
allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. [...]
Art. 246.
Corruzione del cittadino da parte
dello straniero.
Il cittadino che, anche
indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri,
denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di
compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la
multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo
straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
La pena è aumentata:
1) se il fatto è commesso in tempo di
guerra ;
2) se il denaro o l'utilità sono dati
o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Art. 255.
Soppressione, falsificazione o
sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.
Chiunque, in
tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o
distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello
Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è
punito con la reclusione non inferiore a otto anni. [...]
Art. 256.
Procacciamento di notizie concernenti
la sicurezza dello Stato.
Chiunque si
procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello
Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di
questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico
dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non
pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui
l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da
due a otto anni. [...]
Art. 257.
Spionaggio politico o militare.
Chiunque si
procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse
della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o
internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la
reclusione non inferiore a quindici anni. [...]
Art. 258.
Spionaggio di notizie di cui è stata
vietata la divulgazione.
Chiunque si
procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità
competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore
a dieci anni. [...]
Art. 259.
Agevolazione colposa.
Quando l'esecuzione di alcuno dei
delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o
soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a
cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque
anni. [...]
Art. 260.
Introduzione clandestina in luoghi
militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.
È punito con la reclusione da uno a
cinque anni Chiunque: [...]
3) è colto in possesso ingiustificato
di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo
256. [...]
Art. 261.
Rivelazione di segreti di Stato.
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. [...]
Se il colpevole ha agito a scopo di
spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima
parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal
primo capoverso, la pena di morte (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni
precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la
pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima
parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle
circostanze indicate nel primo capoverso.
(1) La pena di morte per i delitti
previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
Art. 264.
Infedeltà in affari di Stato.
Chiunque,
incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si
rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento
all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 270.
Associazioni sovversive.
Chiunque nel
territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni
dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali
costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico
e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque
partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che
ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di
cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 270-bis.
Associazioni con finalità di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
Chiunque
promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a
quindici anni.
Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Ai fini della legge penale, la
finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro
uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre
obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Art. 270-ter.
Assistenza agli associati.
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a
taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli
270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è
prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto
in favore di un prossimo congiunto.
Art. 270-sexies.
Condotte con finalità di terrorismo.
Sono considerate con finalità di
terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare
grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute
allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un
qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre
norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Capo II
Dei delitti contro la personalità
interna dello Stato
Art. 276.
Attentato contro il presidente della
Repubblica.
Chiunque
attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente
della Repubblica, è punito con l'ergastolo.
Art. 283.
Attentato contro la Costituzione
dello Stato.
Chiunque, con
atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione
dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni.
Art. 286.
Guerra civile.
Chiunque
commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato
è punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il
colpevole è punito con la morte (1).
(1) La pena di morte per i delitti
previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
Art. 289.
Attentato contro organi
costituzionali e contro le assemblee regionali.
È punito con la reclusione da uno a
cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti
ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al
Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla
legge;
2) alle assemblee legislative o ad una
di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio
delle loro funzioni.
Art. 291.
Vilipendio alla nazione italiana.
Chiunque
pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000
a euro 5.000.
Art. 294.
Attentati contro i diritti politici
del cittadino.
Chiunque con
violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un
diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla
sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Capo V
Disposizioni generali e comuni ai
capi precedenti
Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei
delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Chiunque
istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi
primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di
morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è
accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la
reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è
sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce
l'istigazione.
(1) La pena di morte per i delitti
previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
Art. 304.
Cospirazione politica mediante
accordo.
Quando più persone si accordano al
fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che
partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la
reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è
sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce
l'accordo.
Art. 305.
Cospirazione politica mediante
associazione.
Quando tre o più persone si associano
al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che
promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare
all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono
alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se
l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.
[FINE]
Nel 2006 gli articoli 241 e 283 sono stati depotenziati introducendo la precisa fattispecie dell'atto violento; prima gli articoli parlavano genericamente di "atti diretti a...". Le sanzioni, inoltre, sono passata da ergastolo e dodici anni rispettivamente a 12 e 5 anni.
RispondiEliminaIn pratica, un abbassamento della soglia di tutela davvero imponente per due beni - la sovranità e la Costituzione - che dovrebbero essere tutelati al massimo grado. Oggi mettere a repentaglio la sovranità dello stato o cambiare illecitamente la Costituzione non è più reato se si ha l'accortezza di farlo non usando la forza.
Mi sono sempre chiesto come mai il legislatore abbia sentito la necessità impellente di cambiare... :(