Ogni insieme di diritti nasce da un conflitto che si crea quando qualcuno compie o vuole compiere qualcosa che ha delle conseguenze su altre persone, con il favore di alcune di queste e l’opposizione di altre. Con o senza una lotta, si giunge ad un accordo o a un compromesso con il quale si definiscono i rispettivi diritti. Quello che voglio evidenziare in modo particolare è che la soluzione è essenzialmente la trasformazione del conflitto da un problema politico a una transazione economica. Una transazione economica è un problema politico risolto. L’economia ha conquistato il titolo di regina delle scienze sociali scegliendo come suo dominio quello dei problemi politici risolti. (Abba P. Lerner, 1972, The Economics and Politics of Consumer Sovereignty)

Nel lungo periodo, se non saremo davvero tutti morti, saremo ancora nel breve periodo. (Abba P. Lerner, 1962, Own Rates and the Liquidity Trap)

Affinché il sistema capitalista funzioni efficacemente i prezzi devono sostenere i profitti. (Hyman P. Minsky, 1986, Stabilizing an Unstable Economy)

Res tantum valet quantum vendi potest. (cfr. Karl Pribram, 1983, A History of Economic Reasoning)

L'unico rimedio per la disoccupazione è avere una banca centrale sotto il controllo pubblico. (cfr. John Maynard Keynes, 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money)

We have this endearing tendency in economics to reinvent the wheel. (Anthony P. Thirlwall, 2013, Economic Growth in an Open Developing Economy, p.33)

Amicus Plato, sed magis amica veritas.


N.B. Nel blog i link sono indicati in rosso: questo è un link.

martedì 13 maggio 2014

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Dei delitti contro la personalità dello Stato



Dopo la notizia di reato data da Geithner,


«In quell'autunno [2011] il presidente [degli Stati Uniti Barack Obama] parlava regolarmente con i leader europei ed io e Leal [sottosegretario al Tesoro per gli Affari esteri] eravamo in costante contatto con le nostre controparti europee.
Alcune di loro sembravano essere infastidite dalle nostre intrusioni e allo stesso tempo le stavano incoraggiando.
Ci hanno spesso chiesto di intervenire per fare pressioni sul cancelliere Merkel affinché fosse meno avara, o sugli italiani e gli spagnoli affinché fossero più responsabili.
A un certo punto in quell'autunno, alcuni funzionari europei ci hanno approcciato con un complotto per provare a fare cadere il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
Volevano che rifiutassimo di appoggiare i prestiti del Fondo monetario internazionale all'Italia fino a quando non se ne fosse andato.
Abbiamo riferito al presidente di questo sorprendente invito ma, per quanto sarebbe stato utile avere una migliore leadership in Europa, non potevamo essere coinvolti in un piano come quello.
«Non possiamo avere il suo sangue sulle nostre mani», ho detto.


una domanda: ci sono dei magistrati in Italia?




LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
Dei delitti contro la personalità dello Stato

Capo I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Art. 241.
Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

Art. 243.
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. [...]

Art. 246.
Corruzione del cittadino da parte dello straniero.

Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
La pena è aumentata:
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;
2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Art. 255.
Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. [...]

Art. 256.
Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

Chiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. [...]

Art. 257.
Spionaggio politico o militare.

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. [...]

Art. 258.
Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. [...]

Art. 259.
Agevolazione colposa.

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [...]

Art. 260.
Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni Chiunque: [...]
3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. [...]

Art. 261.
Rivelazione di segreti di Stato.

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. [...]
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Art. 264.
Infedeltà in affari di Stato.

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 270.
Associazioni sovversive.

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter.
Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-sexies.
Condotte con finalità di terrorismo.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Capo II
Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Art. 276.
Attentato contro il presidente della Repubblica.

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

Art. 283.
Attentato contro la Costituzione dello Stato.

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 286.
Guerra civile.

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Art. 289.
Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1)       al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2)       alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 291.
Vilipendio alla nazione italiana.

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 294.
Attentati contro i diritti politici del cittadino.

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.


Capo V
Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.


Art. 304.
Cospirazione politica mediante accordo.

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305.
Cospirazione politica mediante associazione.

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.


[FINE]


1 commento:

  1. Nel 2006 gli articoli 241 e 283 sono stati depotenziati introducendo la precisa fattispecie dell'atto violento; prima gli articoli parlavano genericamente di "atti diretti a...". Le sanzioni, inoltre, sono passata da ergastolo e dodici anni rispettivamente a 12 e 5 anni.
    In pratica, un abbassamento della soglia di tutela davvero imponente per due beni - la sovranità e la Costituzione - che dovrebbero essere tutelati al massimo grado. Oggi mettere a repentaglio la sovranità dello stato o cambiare illecitamente la Costituzione non è più reato se si ha l'accortezza di farlo non usando la forza.
    Mi sono sempre chiesto come mai il legislatore abbia sentito la necessità impellente di cambiare... :(

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