Legge 24 dicembre 2012, n. 243
La legge di attuazione del principio del
pareggio di bilancio
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Capo I
OGGETTO E
DEFINIZIONI
Art. 1
Oggetto
1.
La
presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.
2.
La
presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso
da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione.
Art. 2
Definizioni
1.
Ai
fini della presente legge, si intendono:
a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e
gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla
normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei
sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e
degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali
amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite
dall'ordinamento dell'Unione europea;
c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento
netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli
effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e,
comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea;
e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale
individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione
europea;
f)
per
«fase favorevole e fase avversa del
ciclo economico» le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla
base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
3;
h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale
tra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di
beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto
capitale.
2.
Gli
obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e d), e il valore di
cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati nei documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per
le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Capo II
EQUILIBRIO
DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 3
Principio dell'equilibrio dei bilanci
1.
Le
amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai
sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2.
L'equilibrio dei bilanci corrisponde
all'obiettivo di medio termine.
3.
I
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per
ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto
consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il
conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso
di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei
medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli
obiettivi del saldo del conto consolidato.
4.
Gli
obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione
europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un
impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
5.
L'equilibrio
dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel
primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce,
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di
medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore
a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di
avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6
e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello
indicato dall'articolo 8, comma 1.
Art. 4
Sostenibilità del debito pubblico
1.
Le
amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito
pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2.
I
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi
relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con
quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3.
Qualora
il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore
di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione
degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessità
di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza
con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal
medesimo ordinamento.
4.
Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.
Art. 5
Regole sulla spesa
1.
Il
tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni
pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea,
non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la
medesima normativa.
2.
Al
fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il
conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello
della spesa delle amministrazioni pubbliche.
3.
Il
Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle
amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello
di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello,
trasmette una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure
correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.
Art. 6
Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo
programmatico strutturale
1.
Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo
strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso
di eventi eccezionali.
2.
Ai
fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica
relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del
controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi
calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale
del Paese.
3.
Il
Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga
indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti
deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di
autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca
le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello
stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone
la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2.
Il piano di rientro è attuato a
decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento
per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo
economico.
La deliberazione con la quale ciascuna
Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4.
Le
risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere
utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5.
Il
piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al
verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
6.
Le
procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda
ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite
finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2,
lettera b).
Capo III
MECCANISMO DI
CORREZIONE
Art. 7
Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi
di finanza pubblica
1.
Il
Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti
di finanza pubblica.
Il Governo, qualora preveda che
nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del
conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi
programmatici, riferisce alle Camere.
Art. 8
Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto
all'obiettivo programmatico strutturale
1.
Il
Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai
dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si
registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al
risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati
dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato significativo
dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia,
ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6.
Il Governo, qualora stimi che tale
scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel
periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica
contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio
finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il
conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.
2.
I
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e
l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei
singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo
scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.
3.
Le
deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la
sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente
articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio
l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.
Capo IV
EQUILIBRIO
DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA
SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 9
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti
locali
1.
I
bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e
delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio
quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di
competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di
competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le
quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
2.
Salvo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di
gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure
di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
3.
Eventuali
saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e
dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono
essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità
previste dall'articolo 10.
4.
Con
legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al
comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al
ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere
a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di
rientro.
5.
Nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le
amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può
prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia
di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso
delle amministrazioni pubbliche.
6.
Le
disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Art. 10
Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali
1.
Il
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è
consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità
e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
2.
In
attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo
contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore
alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle
obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità
di copertura degli oneri corrispondenti.
3.
Le
operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di
riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli
enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come
definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a).
A tal fine, ogni anno i comuni, le
province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza
ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del
presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che
intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti.
Ciascun ente territoriale può in ogni
caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di
prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
4.
Qualora,
in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo
periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della
gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della
regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti
che non hanno rispettato il saldo previsto.
5.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono
disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al
verificarsi di eventi eccezionali
1.
È
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del
ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti
civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso
all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo
economico del saldo del conto consolidato.
L'ammontare della dotazione del Fondo
di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento
del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di
cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
2.
Qualora
le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto
all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di
cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche tenendo conto delle
conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti
di cui all'articolo 10, comma 1.
3.
Il
Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota
di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo
economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla
finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Art. 12
Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità
del debito pubblico
1.
Le
regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del
complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonché,
secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge.
2.
Nelle
fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria
e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui
al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la
misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo
9, comma 1, lettera a).
3.
Il
contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della
quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo
economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.
I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali
il decreto può essere comunque adottato.
Capo V
EQUILIBRIO
DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI
Art. 13
Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche
non territoriali
1.
I
bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità
finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che
di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di
competenza tra le entrate finali e le spese finali.
Ai fini della determinazione del
saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto
effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto
e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge
dello Stato.
2.
I
bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano
esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in
equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello
Stato.
3.
Con
legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di
assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente
articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché
i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al
mancato rispetto dell'equilibrio.
Capo VI
BILANCIO
DELLO STATO
Art. 14
Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato
1.
L'equilibrio
del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare
o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3,
comma 3.
2.
La
legge di bilancio indica il valore
di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
3.
I
nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare
compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del
bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente
articolo.
4.
Il
rendiconto generale dello Stato
indica il saldo netto da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di
riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al
valore indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2.
Nella relazione allegata al disegno
di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni
dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo
anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle
procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento
dell'Unione europea.
Art. 15
Contenuto della legge di bilancio
1.
Il
disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa
aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria
e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione
vigente.
Il disegno di legge di bilancio,
articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria
dello Stato.
2.
La
prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le
disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti
finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.
In particolare essa contiene, in
distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle
di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto
previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario.
Non possono essere previste norme di
delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica
o microsettoriale.
3.
La
seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di
entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla
base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di
rimodulazioni da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge
dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata
autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del
disegno di legge.
4.
La
seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in
distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione
della spesa distinti per Ministeri e il quadro generale riassuntivo con
riferimento al triennio.
Con apposito articolo è annualmente
stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto dell'importo di quelli da rimborsare.
5.
Le
entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei
cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini
dell'accertamento dei cespiti.
Per la spesa, il bilancio si articola
in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Le unità di voto parlamentare sono costituite,
per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.
6.
Il
disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa.
La nota è un documento conoscitivo di
raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone
i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza
pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.
7.
Le
modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di
bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione
relative a ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica
sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché
sulle relative coperture.
Alla relazione tecnica è allegato un
prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini
del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto
consolidato delle amministrazioni pubbliche.
8.
Con
legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di
tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al
bilancio dello Stato.
9.
Con
il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della
legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le
dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni
e nei limiti previsti dalla legge dello Stato.
10. Con legge dello Stato sono disciplinate
le modalità di attuazione del presente articolo.
Capo VII
ORGANISMO
INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E
PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO
Art. 16
Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio
1.
È
istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l'organismo indipendente per l'analisi e la
verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza
delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di
bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
2.
L'Ufficio
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è
costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di
presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci
soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza
pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità
stabilite dai Regolamenti parlamentari.
I membri del Consiglio sono scelti
tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza
in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e
internazionale.
Al Presidente è riconosciuto un
trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente
dell'Autorità' garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio
è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di
quello spettante al Presidente.
3.
I
membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere
confermati.
Essi non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori
o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per
l'intera durata del mandato.
Per gravi violazioni dei doveri
d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con
decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia
di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi
componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
4.
Il
Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine
del giorno. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le
norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento
giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative
al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
Art. 17
Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio
parlamentare di bilancio
1.
L'Ufficio
seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di
criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze
funzionali.
2.
Il
personale dell'Ufficio è composto da:
a) personale assunto dall'Ufficio
attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) personale delle amministrazioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni
pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
c) personale selezionato attraverso
procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo
determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola
volta.
3.
Il
collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di
diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai
limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai
medesimi ordinamenti. L'Ufficio può restituire alle amministrazioni di
appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e
dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento
fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata
all'assenso dell'Ufficio.
4.
Nei
primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può
superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di
personale non può superare complessivamente le quaranta unità.
5.
Al
funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, con specifica
competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato
dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.
6.
I
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa
tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del
medesimo e le necessarie risorse strumentali.
Art. 18
Funzioni dell'Ufficio
1.
L'Ufficio,
anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e
valutazioni in merito a:
a) le previsioni macroeconomiche e di
finanza pubblica;
b) l'impatto macroeconomico dei
provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
c) gli andamenti di finanza pubblica,
anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
d) la sostenibilità della finanza
pubblica nel lungo periodo;
e) l'attivazione e l'utilizzo del
meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi
derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;
f)
ulteriori
temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle
verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.
2.
L'Ufficio
predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari
competenti in materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto, svolge
audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
3.
Qualora,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni
significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di
almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in
materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene
di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle
dell'Ufficio.
4.
L'Ufficio
opera sulla base di un programma annuale delle attività, che deve in ogni caso
prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari
competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su
proposta del Presidente. Il programma annuale delle attività nonché le analisi
e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet
istituzionale dell'Ufficio.
5.
Il
Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di
comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a
livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire
indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.
6.
Per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte
le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti
partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione
di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per
l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
7.
Al
fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo
l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza
pubblica da loro costituite o alimentate.
Art. 19
Dotazione finanziaria dell'Ufficio
1.
A
decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore
di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento
dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma puo' essere
rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e
deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 18.
2.
La
gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione
approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione
finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di
previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai
Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
3.
Agli
oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4.
Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VIII
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 20
Funzioni di controllo della Corte dei conti sui
bilanci delle amministrazioni pubbliche
1.
La
Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli
enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2.
La
legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al
comma 1.
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1.
È
autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di
simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato
«a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di
rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L'attività di
sperimentazione è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle Camere una relazione
in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le
conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione
di un bilancio «a base zero».
2.
A
decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilità di cui
all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di
legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla
legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.
3.
Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2016. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
[FINE]